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Ordinanza Interlocutoria — n. 32878/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax appeal case to lower courts for acquisition of first and second instance case files.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32878/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment, ordering a remand to the lower tribunals. The taxpayer argued that the lower courts failed to examine decisive facts regarding the lack of a formal verification report and improperly weighed expert evidence. The court decided to remand the case solely to acquire the complete case files from both the provincial and regional tax commissions, deeming this procedural step necessary before addressing the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Supreme Court may remand a case to the lower tribunal solely for the acquisition of the case files when the merits require their review to fully deliberate the grounds of appeal.

Parole chiave

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tax appeal procedure remand for file acquisition omission of decisive facts violation of law tax verification report rettifica delle detrazioni deduzione dal reddito sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 115 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 24 of the law n. 4/1929
Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge e dell’art. 24 della legge n.
Art. 12, comma 7, law 212/2000
4/1929 e dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000 in relazione all’art.
Art. 36 d.lgs. 546 del 1992
deduce la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992, dell’art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la sentenza omesso di argomentare per quale ragione avrebbe ritenuto più attendibile la ricostruzione dei ricavi offerta dalla Amministrazione rispetto a quella offerta dalla società.
art. 40 d.P.R. 29/09
IRES, IRAP AVVISO DI ACCERTAMENTO T8F030101323/2012 con il quale rettificava il reddito della società ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 29/09/1973, n.
art. 115 c.p
Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15062/2016 R.G. proposto da: INTERGAME s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Martini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Mario Scialla in Roma, Largo Trionfale, n. 7; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 2209/5/15 depositata il 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – dopo aver chiesto ed esaminato documentazione riguardante la contabilità della società, esercente attività di gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro ai sensi dell’art. 110, sesto comma, t.u.l.p.s. - notificava alla Intergame s.r.l. l’avviso di accertamento n. IRES, IRAP AVVISO DI ACCERTAMENTO T8F030101323/2012 con il quale rettificava il reddito della società ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 29/09/1973, n. 600.

2. La società Intergame s.r.l. proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto deducendo diversi profili di illegittimità dell’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’impugnazione. La Commissione tributaria provinciale di Grosseto con la sentenza n. 115/04/2014 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento ravvisando il mancato rispetto del termine a difesa per il contribuente da concedersi all’esito del processo verbale di constatazione e di chiusura delle operazioni.

3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale. La società Intergame s.r.l. si costituiva nel giudizio di secondo chiedendo il rigetto dell’appello. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 2209/05/14 depositata il 14.12.2015, accoglieva l’appello, confermava l’atto di accertamento e condannava alle spese la società contribuente.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Intergame s.r.l. con cinque strumenti di impugnazione.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. perché la Commissione tributaria non avrebbe tenuto in conto che quella svolta dall’Ufficio era una verifica fiscale a carico della contribuente e che all’esito non era stato emesso alcun processo verbale di constatazione, quale atto conclusivo delle indagini, necessario per riconoscere le necessarie garanzie difensive, ma era stato direttamente notificato l’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge e dell’art. 24 della legge n. 4/1929 e dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché l’Agenzia delle Entrate non avrebbe consegnato il verbale di constatazione e non avrebbe rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni per procedere dopo la chiusura delle operazioni di verifica fiscale.

3. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché i giudici della Commissione tributaria regionale avrebbero ritenuto non attendibile il dato offerto dalla perizia giurata di parte depositata dalla società con riguardo alla percentuale di ripartizione degli utili tra gestori ed esercenti nonostante a tale percentuale facesse riferimento lo stesso accertamento.

4. Con il quarto motivo di ricorso la società Intergame s.r.l. deduce la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la sentenza omesso di argomentare per quale ragione avrebbe ritenuto più attendibile la ricostruzione dei ricavi offerta dalla Amministrazione rispetto a quella offerta dalla società.

5. Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. perché la sentenza avrebbe omesso del tutto di considerare la percentuale delle vincite nella ricostruzione induttiva dei ricavi.

6. Per la compiuta delibazione dei motivi di ricorso per cassazione occorre acquisire i fascicoli di Ufficio dei giudizi di merito di primo e di secondo grado.

7. Il procedimento va, per questa ragione, rinviato a nuovo ruolo disponendosi l’adempimento a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito celebratisi in primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto e in secondo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale d