Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32876/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed Antonio Lecce's appeal due to lack of necessary joinder of other partners in the de facto company case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32876/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax authority appealed a first-instance judgment that annulled an assessment against Antonio Lecce for his share in a de facto company. The court held that the litigation required the mandatory joinder of all partners involved in the de facto company structure. Consequently, the judgment rendered without their participation was declared absolutely null and remanded for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 t.u.i.r.; Art. 14 d.lgs. 546/92: In tax proceedings concerning the configurability of a de facto company, necessary joinder of all involved subjects is required; absence of such joinder renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

Generato dall'IA
de facto company necessary joinder tax litigation absolute nullity litisconsortio necessario partnership transparency tax assessment truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 t.u.i.r.
14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.
Art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Art. 29 d.lgs. 546/92
D.P.R. 22/12/1986 n. 917
art. 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 14 d.lgs. 546/1992
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.
art. 2727 c.c
Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.
art. 2697 c.c
art. 5 d.P.R. 22/12
14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u., 04/06/2008, n. 14815
ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass. s.u., 04/06/2008, n. 14815).
Cass. 13/02/2024, n. 3954
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7195/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro LECCE ANTONIO; –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. n. 1601/52/15 depositata il 17.2.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; Rilevato che:

1. Sulla base di un controllo della Guardia di Finanza di Avezzano su una ditta individuale esercente commercio di autoveicoli, la Import-Export di Bracciotti Alessandro e dei successivi accertamenti bancari e contabili, l’Agenzia delle Entrate ipotizzava la sussistenza di una società di fatto, operante quale impresa cartiera interposta nel medesimo settore commerciale tra gli operatori comunitari e i reali acquirenti nazionali secondo il sistema delle frodi carosello, e costituita da Bracciotti Alessandro, Lecce Luigi quale amministratore di fatto, e Lecce Antonio che si IRPEF ACCERTAMENTO SOCIETA’ DI FATTO sarebbe occupato della distribuzione sul territorio italiano delle autovetture.

2. Con un primo avviso di accertamento n. 877020200908/2007 notificato a Bracciotti Alessandro, Lecce Luigi e Lecce Antonio, considerati ciascuno soci di fatto al 33,3% della società, venivano imputati alla società per l’anno di imposta 2003 un maggior valore della produzione netta ai fini Irap di Euro 4.016.222,00 ed Iva per euro 803.244,00 per ricavi non contabilizzati.

3. Con successivo avviso di accertamento n. REA01C100073/2008 l’Agenzia delle Entrate contestava a Lecce Antonio in ragione della partecipazione di questi alla società di fatto per il 33,3%, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 t.u.i.r. e quindi quale attribuzione per trasparenza della quota di reddito accertata nei confronti della società un reddito pari ad euro 1.337.741,00 con le conseguenti imposte ai fini Irpef per l’anno di imposta 2003.

4. Lecce Antonio impugnava questo accertamento a lui notificato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli contestando la metodologia utilizzata dall’Ufficio per la ricostruzione dei ricavi, la configurabilità della società di fatto, la propria qualità di socio e la sussistenza di concreti elementi di collegamento che potessero far presumere la gestione condivisa dell’impresa. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, rappresentando che l’accertamento svolto nei confronti della società era stato impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale de L’Aquila in un giudizio da considerarsi pregiudiziale e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con la sentenza n. 504/29/09 depositata il 29/06/2009 accoglieva il ricorso, annullava l’accertamento e compensava le spese di lite.

5. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in appello censurando la decisione di primo grado per violazione del contraddittorio e lesione del principio del litisconsorzio necessario. Lecce Antonio non si costituiva in giudizio. Con la sentenza n. 1601/52/15 depositata il 17.2.2015, la Commissione tributaria regionale di Napoli respingeva l’appello dell’Ufficio.

6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate. Lecce Antonio ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.

7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di considerare e confutare il motivo di appello secondo il quale il ricorso in primo grado con il quale il contribuente aveva impugnato l’atto di accertamento doveva considerarsi inammissibile e improcedibile perché riguardava la partecipazione di Lecce Antonio alla società di fatto e il reddito imputato alla società stessa, tutte questioni che non potevano essere discusse perché relative al diverso atto di accertamento notificato alla società, quello recante n. 877020200909/2007.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perché la CTR avrebbe trascurato nella fattispecie l’esistenza di un litisconsorzio necessario, come invece eccepito dall’Ufficio nell’atto di appello.

3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché la sentenza di appello, nel negare la concludenza degli elementi presuntivi offerti per suffragare la qualità di socio della società di fatto di Lecce Antonio, avrebbe violato principi consolidati in materia in tema di prova presuntiva e vincolo societario.

4. Il secondo motivo deve essere esaminato in via preliminare, attenendo alla integrità del contraddittorio, ed è fondato. Nei gradi di merito di questo giudizio si è discusso della legittimità dell’accertamento notificato a Lecce Antonio, uno dei soci della ipotizzata società di fatto, del reddito accertato nei confronti della società e, per trasparenza e per quota, imputato ai tre soci nella misura del 33,3% e cioè della quota di partecipazione stimata per ciascuno di essi. Si tratta di un accertamento che andava condotto unitariamente nei confronti della società e dei tre soci che la rappresentano e la compongono secondo la prospettazione dell’Ufficio. 4.1.

La sentenza impugnata, decidendo su specifica eccezione sollevata dall’Ufficio appellante circa la violazione del litisconsorzio già intervenuta in primo grado, ha affermato che «avendo il contribuente contestato la sua qualità di socio di fatto nella ditta in parola (esclusa anche dai primi giudici) e dovendo tale giudizio anche in questa sede essere condiviso, come si dirà da qui a poco, non sussiste alcun rapporto di litisconsorzio tra il presente giudizio e quello pendente nei confronti della ditta». 4.2. La decisione è viziata da errata applicazione dei principi sulla unitarietà dell’accertamento e sul litisconsorzio necessario che sono stati chiaramente affermati da questa Corte in relazione alle società di fatto e alle società di persone; si consideri vieppiù che Lecce Antonio non faceva questioni meramente personali ma metteva in discussione l’accertamento stesso della società di fatto, quindi una società di persone, e che doveva trovare applicazione il principio secondo il quale «in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass. s.u., 04/06/2008, n. 14815). Più di recente il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte è stato così ribadito: «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di unasocietà di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass. 13/02/2024, n. 3954). 4.3. Il secondo motivo di ricorso va accolto; la violazione del litisconsorzio necessario, determina la nullità dell’intero giudizio e la necessità di rinviare al giudice di primo grado.

5. Il primo e il terzo motivo di ricorso, attenendo il primo ai rapporti tra il giudizio relativo alla società e il giudizio relativo a Lecce Antonio e il secondo al merito istruttorio della pretesa tributaria, rimangono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributa