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Ordinanza Interlocutoria — n. 32845/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new hearing to review missing office files regarding mortgage registration appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32845/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to a new hearing to acquire the missing office files from the first and second instance proceedings. The appellant argued that late appearance was permissible and that prior judgments invalidated the underlying debt, while the tax authority contested procedural deadlines and proof of notification. The Court decided to remand because it could not evaluate the merits without access to the complete case files required for a proper decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When the Court of Cassation finds that the lower courts' decisions depend on facts or documents not present in the case file, it must remand the case for the acquisition of the missing office files.

Parole chiave

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remand for new hearing missing office files tax mortgage registration procedural deadlines evidence of notification appellant appearance judicial review opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
50 comma 2 e 77 DPR 602/1973 (Art. 360 c.p.c. n.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
24 della Costituzione, in relazione all’art. 360 n.
Art. 23 d.lgs 546/92
Con il primo strumento di impugnazione il contribuente lamentala « violazione e falsa applicazione de gli art. 23 e 56 del d.lgs 546/92 e dell’art.
Art. 56 d.lgs 546/92
103925/71 deducendo l’illegittimità della procedura, per essere le cartelle presupposte già state annullate all’esito di altro giudizio avente ad oggetto il fermo Riproposizione eccezioni in appello - termine - art. 56 d.lgs.
Art. 24 della Costituzione
23 e 56 del d.lgs 546/92 e dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art.
Art. 324 c.p.c.
Con il secondo motivo deduce la «nullità della sentenza per violazione del vincolo derivante da precedenti giudicati ex art. 324 c.p.c. e art.
Art. 2909 c.c.
e art. 2909 c.c., ai sensi dell’art.
Art. 2697 c.p.c.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.p.c., nonché omessa esibizione dei titoli originari ex art.
Art. 2836 c.c.
2697 c.p.c., nonché omessa esibizione dei titoli originari ex art. 2836 c.c., inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, violazione ex artt.
Art. 50 comma 2 DPR 602/1973
602/1973, la violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R.
Art. 77 DPR 602/1973
Art. 25 DPR 602/1973
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la «PRESCRIZIONE – DECADENZA della procedura di riscossione a mezzo ruolo - VIOLAZIONE DELL’ART. 25 DPR 602/73, AI SENSI DELL’ART.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 65632/2005 del Giudice di Pace di Napoli
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10966/2016R.G. proposto da: DE SISTO GERARDO, rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Angelo Pisani, elettivamente domiciliato in Roma, Via Catone n. 15 , presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Mazzucchiello; –ricorrente – contro EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,n. 9129/1/2015, depositata in data 19 ottobre 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 novembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. Gerardo De Sisto impugnava innanzi alla CTP di Napoli l’avviso di iscrizione di ipoteca n. 103925/71 deducendo l’illegittimità della procedura, per essere le cartelle presupposte già state annullate all’esito di altro giudizio avente ad oggetto il fermo Riproposizione eccezioni in appello - termine - art. 56 d.lgs. n. 546/1992 - giudicato esterno amministrativo disposto per il mancato pagamento delle medesime cartelle; eccepiva, inoltre, il mancato superamento dell’importo di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, la violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. cit. e la prescrizione della pretesa. La CTP accoglieva il ricorso rilevando che l’agente della riscossione aveva fornito la prova della notifica solo di sei (su otto complessive) cartelle elencate nell’estratto di ruolo, per un importo inferiore a quello minimo previsto ex legeper l’iscrizione d’ipoteca.

2. Interposto gravame dall’Equitalia Sud s.p.a., la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello evidenziando che l’ appellante aveva dato, in sede di gravame, la prova della notifica delle altre due cartelle, che non erano state impugnate dal contribuente; in tal modo la soglia minima prevista dalla legge era stata superata. Riteneva, poi, rinunziate le eccezioni rimaste assorbite in primo grado e riproposte dall’appellato nell’atto di controdeduzioni depositato oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio.

3. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazioneil contribuente , affidato a cinque motivi.L’agente della riscossione è rimasto intimato. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 15/11/2024. Considerato che:

1. Con il primo strumento di impugnazione il contribuente lamentala « violazione e falsa applicazione de gli art. 23 e 56 del d.lgs 546/92 e dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Sostiene cheil termine per la costituzione dell’appellato sia ordinatorio, non già perentorio, per cui la parte può costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza e la tardiva costituzione non comporta alcuna nullità. La CTR avrebbe, quindi, erroneamente dichiarato rinunciate le eccezioni (rimaste assorbite in primo grado e) riproposte dall’appellato oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio.2.

Con il secondo motivo deduce la «nullità della sentenza per violazione del vincolo derivante da precedenti giudicati ex art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360, c.1, n.3.4. –violazione di legge». Sostiene che le medesime cartelle di pagamento erano state indicate in un provvedimento di fermo amministrativo, impugnato dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli, che con sentenza n. 65632/2005 (passata in giudicato) accoglieva il ricorso annullando il fermo e le cartelle presupposte. Invocava, quindi, l’autorità di cosa giudicata della detta pronuncia nel presente giudizio, stante l’identità delle cartelle di pagamento.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.p.c., nonché omessa esibizione dei titoli originari ex art. 2836 c.c., inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, violazione ex artt. 26 e 57 II comma DPR 602/73 e artt. 37 comma 27 DL 223/07 e 137, 148 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, c.1, n.3». Deduce la violazione del principio dell’onere della prova, per non avere l’Agente della riscossione provato la rituale notifica d elle cartelle di pagamento.

Eccepisce, poi, che gli estratti di ruolo depositati dall’Equitalia non siano idonei ‘a costituire valido supporto probatorio documentale’ perché stampati successivamente al ricorso, e che le relate delle notifiche delle due cartelle, depositate in grado di appello in fotocopia dall’Agente della riscossione, sono sprovviste dei requisiti minimi previsti dalla legge per la loro validità (nominativo del contribuente, sottoscrizione dello stesso, nominativo del mittente). Infine, ilconcessionario della riscossione avrebbe dovuto depositare non solo una fotocopia della relata di notifica, ma anche l’originale dell’atto notificato.

4. Con il quarto motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 50 comma 2 e 77 DPR 602/1973 (Art. 360 c.p.c. n. 3); nullità ed illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata perché non preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di mora». Ribadisce che l’iscrizione ipotecaria non poteva essere iscritta nella specie, essendo i crediti inferiori alla soglia di Euro 8.000,00. Inoltre,le cartelle prodromiche non erano state ritualmente notificate al contribuente.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la «PRESCRIZIONE – DECADENZA della procedura di riscossione a mezzo ruolo - VIOLAZIONE DELL’ART. 25 DPR 602/73, AI SENSI DELL’ART. 360, N.3 e 4», imputando alla CTR l’omessa decisione sulla eccepita estinzione delle pretese del concessionario per la maturata prescrizione e decadenza. 6.Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisionedelle doglianze esposte in ricorso, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, onerando la cancelleria dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio d