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Ordinanza — n. 32844/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding deduction of sports sponsorship costs lacking commercial correlation proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32844/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's cassation appeal against a regional tax court decision annulling tax assessments. The taxpayers argued that their sports sponsorship expenses were deductible, while the Agency contended the costs lacked the required commercial correlation and specific legal requirements. The court upheld the lower court's finding that the existence of the economic operation was a matter of fact, which cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 90 della legge n. 289 del 2002; Art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000: The existence of the factual prerequisites for the deductibility of expenses is a matter of fact subject to the lower court's evaluation and cannot be re-examined on appeal.

Parole chiave

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tax deduction expenses sports sponsorship costs commercial correlation requirement factual prerequisites appeal revenue agency cassation fatture fittizie deducibilità delle spese addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 90 della legge n. 289 del 2002
108, 109 Tuir e dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002.
Art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
2.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000 e art.
Art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
212 del 2000 e art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia deduce che le spese indicate dall’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 28835 / 20 1 8 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 28835/2018a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Elettroligure s.n.c. di Larconetti D. C., in persona del legale rappresentante pro tempore e Diego Larconetti (C.F. LRCDGI56D12D969F),socio , rappresentati e difesi , in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Gennaro Contardi, presso il cui studio in Roma alla via Caroncini n. 6 sono elettivamente domiciliati; –controricorrenti – e Renato Venzano(C.F. VNZRNT73D28D969T), socio della Elettroligure s.n.c. di Larconetti Diego C.; - i ntimato - Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIAn. 187, depositata in data 27 / 2 /20 1 8 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Fatti di causa La società Elettroligure s.n.c. di Larconetti Diego C. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) fu individuata dall’ufficio come utilizzatrice di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alla deduzione di costi fittizi al fine di abbattere i ricavi.

Con una serie di avvisi di accertamento, furono recuperati in capo alla contribuente i costi indeducibili ai fini delle imposte dirette ed indetraibili ai fini iva. L’ufficio recuperò le imposte sui maggiori redditi in capo ai soci Larconetti e Venzano con vari avvisi di accertamento. r.g. n. 28835/2018a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano I contribuenti ( la società, Diego Larconetti e Renato Venzano) impugnarono gli avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Genova, che li accolse con separate pronunce. Su appello dell’ufficio, la C.T.R., previa riunione dei ricorsi, li rigettò, confermando le sentenze di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con controricorso la società eDiego Larconetti. Renato Venzano è rimasto intimato. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione Conviene iniziare con l’esame del secondo motivo di ricorso, il cui potenziale esito negativo priverebbe l’Agenzia ricorrente dell’interesse alla decisione del primo motivo di ricorso. 1.Con il secondomotivo, rubricato “Falsa applicazione degli artt. 108, 109 Tuir e dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia deduce che le spese indicate dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002sostenute a favore di associazioni sportive sono qualificate ex legecome pubblicitarie ma la deducibilità nel limite di euro 200.000 è ammessa solo in presenza di determinati requisiti. Tra tali requisiti vi è l’inerenza e la società contribuente non avrebbe dimostrato l’esistenza di tale requisito. La società non avrebbe dato la prova della correlazione tra i costi di sponsorizzazione ed il ritorno commercialedi tali costi.

L’esposizione di un cartellone pubblicitario a bordo campo in cui compariva il nome della società, secondo l’Agenzia, non sarebbe prova sufficiente della effettività della prestazione resa a fronte del costo r.g. n. 28835/2018a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano sostenuto, né sarebbe sufficiente il riferimento alla sentenza penale di assoluzione per ritenere esistenti e reali i costi sostenuti dalla società. 1.1. Il motivo è infondato. La C.T.R., con motivazione sufficiente e congrua, esaminando anche prove fotografiche prodotte agli atti, ha ritenuto esistente l’operazione economica sottostante ai costi sostenuti, richiamando anche una sentenza penale assolutoria a conforto della decisione assunta.

D’altronde, la stessa sussistenza dei requisiti di fatto della deducibilità del costo è oggetto di un giudizio di fatto che la C.T.R. ha reso e che in questa sede non può essere ripetuto. 2.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000 e art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello nella parte in cui haannullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci in quanto non contenenti nemmeno per stralcio il processo verbale di constatazione al quale gli atti impugnati rimandano per motivare la pretesa impositiva. 2.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse: quand’anche esso fosse fondato, gli avvisi di accertamento, dopo il rigetto del primo motivo di ricorso, resterebbero annullati nel merito della pretesa impositiva.

3. Il ricorso è complessivamente rigettato. Le spese, nei confronti delle sole parti che hanno svolto attività difensiva,seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. r.g. n. 28835/2018a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Elettroligure s.n.c. di Larconetti D. C. e di Diego Larconetti , delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tremila per compenso, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed