Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling that the case automatically terminated under specific legislative provisions. The plaintiff argued against the automatic extinction, while the tax authority contended that the procedural timeline mandated by the new law had been met. The court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory conditions for automatic termination were satisfied, thereby ending the litigation without a merits judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil procedure is automatically extinguished by statutory provisions, the process terminates without the need for a specific judicial declaration of extinction, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25195/2022 R.G. proposto da : ZERMINI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato AURELI MICHELE, unitamente agli avvocati TORRISI ALDO, FONZI FEDERICO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1026/ 09/ 2022 depositata il 17/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 12/12/2