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Ordinanza — n. 32779/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming ten-year prescription for local taxes, ruling five-year term applies to periodic local levies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32779/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tribunal that dismissed a tax collection order for local taxes. The agency argued a ten-year prescription period applied to all taxes on the roll, but the court found the five-year short-term rule governed because the debts were local taxes payable periodically. Consequently, the court held the claim was time-barred and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The ten-year prescription period does not apply to local taxes classified as periodic or fixed-term payments, which remain subject to the five-year short-term prescription rule.

Parole chiave

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local tax prescription five year term periodic payment ten year term Cassation appeal TARSU levy time barred claim ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, n. 3 c.p.c.
Art. 2934 c.c.
con un unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n 3 c.p.c., nonchè degli art. 2934,2946 e 2953 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.
Art. 2948 n. 4 c.c.
d.lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6
17667/2024); - e le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito l’irrilevanza, ai fini dedotti in ricorso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della disposizione di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 (che fa riferimento al decorso il termine di prescrizione decennale ; v.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32770/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato AMODIO FRANCESCO (MDAFNC67B16F839F); -ricorrente- contro COMUNE SOMMA VESUVIANA, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ETTORE MAJORANA; -intimati- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6012/2018depositata il 18/06/2018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE:

1. con sentenza n. 6012/25/2018 in data 18 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" di Somma Vesuviana contro l'intimazione di pagamento relativa a TARSU per gli anni 2005 e 2006. Riteneva la C.T.R. che la pretesa creditoria era prescritta, essendo decorso il termine di cinque anni tra la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento e non potendo nella specie trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, non essendo la pretesa tributaria fondata su giudicato. Avverso la suddetta pronuncia, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;

2. l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" ed il Comune di Somma Vesuviana sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE 1. con un unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n 3 c.p.c., nonchè degli art. 2934,2946 e 2953 c.c. per avere la C.T.R. omesso di valutare, che nel caso in esame opera il termine di prescrizione decennale valevole per tutti i tributi iscritti a ruolo ivi compresi i tributi locali;

2. il ricorso deve essere respinto atteso che, come correttamente ritenuto dai giudici di appello, il termine in questione era quello breve quinquennale, vertendosi appunto in ipotesi non di tributi erariali, ma di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948 n.4 cod.civ., risultando con ciò ormai ampiamente decorso il termine prescrizionale alla data di notificazione della intimazione opposta (vedi, da ultimo, Cass. 17667/2024); - e le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito l’irrilevanza, ai fini dedotti in ricorso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della disposizione di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 (che fa riferimento al decorso il termine di prescrizione decennale ; v. Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397);

3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato;

4. nulla va disposto in ordine alle spese dal momento che l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" ed il Comune di Somma Vesuviana sono rimasti intimati.

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 settembre 2024. Il Presidente (Liberato Paolitto)