Court dismisses appeal and awards costs where debt under 1,000 euros is automatically annulled by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation matter between the taxpayer and the collection agency terminated due to the automatic annulment of a debt under 1,000 euros. The taxpayer argued for dismissal based on this statutory provision, while the collection agency contended for the validity of the first-instance judgment. The court ruled that the law operates *ipso iure* to extinguish the dispute, thereby voiding the lower court's award for frivolous litigation and compensating costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018; The automatic annulment of debts under 1,000 euros by law constitutes a declaratory act that extinguishes the litigation matter *ipso iure*, rendering any subsequent judgment on the merits void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2137/2017 R.G. proposto da : PACI DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K); -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 2024/2016 depositata il 24/05/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza n. 2024/29/2016 depositata in data 24 maggio 2016 e non notificata, respingeva l'appello proposto dal contribuente Diego Paci avverso la sentenza di primo grado, condannando l'appellante di euro al pagamento di euro 10.000,00 per lite temeraria e di ulteriori euro 5.000,00 per spese legali in favore di Riscossione Sicilia S.p.A.
2. Paci Diego propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi;
3. Riscossione Sicilia S.p.A. è rimasta intimata;
3. il contribuente, con memoria conclusiva, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione alle spese ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018 CONSIDERATO CHE 1. deve rilevarsi che l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018 così recita: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi perritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Nel caso in esame l’importo preteso dall’Agente della Riscossione è inferiore ad euro mille e il relativo carico è stato affidato alla Riscossione Sicilia S.p.A. nel 2002 e, quindi, entro il 31/12/2010;e, come rilevato dalla Corte, detta disposizione – che, come reso esplicito dal suo contenuto (art. 4, commi 3 e 4), trova applicazione (anche) ai tributi locali (quanto alla tassa automobilistica v. Cass., 14 novembre 2019, n. 29653) - deve essere interpretat a nel senso che l'annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, «opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (così Cass., 7 giugno 2019, n. 15471; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072;
Cass., 24 settembre 2019, n. 23704);
2. in ragione della definizione ope legis della controversia deve essere cassata, senza rinvio, l’impugnata sentenza che recava (anche) una condanna risarcitoria per lite temeraria e le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti;
3. non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Cortedichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza;compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 settembre 2024. Il Presidente (L