Cassation Court corrects Supreme Court order omitting lawyer's expense deduction due to material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own order regarding legal fees. The court found that the lower order failed to include a clause for deducting the lawyer's expenses, despite the lawyer having explicitly requested such deduction in the counter-petition. Consequently, the court ordered the correction of the operative part of the order to add the missing provision for expense deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In cases of omitted pronouncement on a lawyer's expense deduction request, the material error correction procedure is the exclusive remedy, allowing the correction of the operative part to include the deduction clause.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Sul ricorso n. 7816del ruolo generale dell’anno 2024 proposto Da New Lucy s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall’Avv.to Donato Apolito elettivamente domiciliato presso l’Avv.to Giuseppe Torre, in Roma, alla Via del Serafico n. 106; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n. 8045 del 2024 , resa nel procedimento n. 15467 /20 21 , e depositata il 25 marzo2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12 settembre 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Oggetto: Tributi CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Rilevato che L’Avv.to Donato Apolito, nella qualità di difensore di New Lucy s.r.l. in liquidazione, ha depositato istanza -regolarmente notificata - per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 8045del 2024, resa nel procedimento n. 15467/2021, depositata il 25/03/2024 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.300,00per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatarionel controricorso.
2. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cuiagli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce conmaggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez.
U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022;
Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023); -all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12739 del 2024); - l'ordinanza n. 8045 del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dall’Avv.to Donato Apolito nel controricorso , mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 7, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to Donato Apolito dichiaratosi antistatario"; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v.
Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024); visto l'art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l'ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n. 8045 del 2024 depositata il 25/03/2024 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 7, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to Donato Apolito dichiaratosi antistatario". Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in