Italian court dismisses tax exemption appeal regarding IMU, ruling legal interpretation lacks binding force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal by SEL Immobiliare SRL against a regional tax authority's rejection of an IMU exemption claim. The court held that previous judgments on similar tax years did not create binding external res judicata because they involved variable legal interpretations rather than stable factual elements. Consequently, the court reaffirmed that the property's rental nature and the owner's profit motive precluded the exemption, rejecting the appellant's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992; Art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986: External res judicata does not bind future tax assessments when prior decisions concern variable legal interpretations rather than stable factual elements, allowing the tax authority to independently evaluate the applicability of exemptions based on current circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7319/2022 R.G. proposto da : SEL IMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ESPOSITO MASSIMO (SPSMSM53M17I862J) -ricorrente- contro SO.G.E.T. SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6388/2021 depositata il 03/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR,con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo per l’esenzione IMU, anno 2016;
2. ricorre percassazione la SEL IMMOBILIARE SRL, con tre motivi di ricorso, come integrati damemoria;
3. resiste con controricorso la So.G.E.T. s.p.a. che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, con il raddoppio del contributo unificato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato; la ricorrente sostiene la sussistenza di un giudicato, relativo alle decisioni (definitive) per altri anni di imposta. Questa Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5- , Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 – 01; Sez. 5 - , Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 –01).
Nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato tuttavia riguardano, non gli elementi della fattispecie stabili, ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono suscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise: «In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l'eccezione di giudicato esterno, aveva operato un'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall'Ente comunale per la stima dell'immobile soggetto ad ICI)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 –01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 -01).
La questione dell’assoggettabilità ad imposta per gli immobili locati e gestiti da un ente senza esercizio di attività commerciale, infatti, attiene alla valutazione della normativa. Le decisioni precedenti, quindi, non risultano vincolanti, per il giudicato, trattandosi di questione di diritto. Comunque, trattandosi di valutazione di un contratto di locazione, deve accertarsi la sua vigenzaanno per anno.
2. Il secondo motivo, violazione dell’art. 7, primo comma, d. lgs. n-504 del 1992, art. 13, d. l. n. 201 del 2011 e art. 91 - bis d. l. 1 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., risulta infondato. Questa Corte di Cassazione si è già pronunciata sulla questione, ritenendo che l’esenzione non spetta nell’ipotesi di locazione dell’immobile , rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fine di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore: «In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile dell'attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove l'immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall'attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi» (Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 04/05/2016, Rv. 639648 – 01; vedi anche Sez. 6- 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019, Rv. 653398 -01).
Il ricorso in cassazione, del resto, non contiene efficaci critiche per mutare l’orientamento della Corte: «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendidella sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento», Sez. 6- 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 -01).
Non utilmente invocabile a livello interpretativo (se non a contrario) è il sopravvenire dell’art.1 co. 71 legge 213/23, che richiama la ben diversa ipotesi di comodato gratuito a soggetti funzionalmente e strutturalmente collegati al concedente.
3. Inammissibile il terzo motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per omessa valutazione, travisamento, del riconoscimento dell’esenzione da parte dell’ente creditore, il Comune), in quanto il motivo non risulta proposto in appello e non viene neanche prospettata la decisività della prova in relazione alla diversa annualità (il contratto di locazione potrebbe rilevare in un anno e non in altro, se venuto meno).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific