Cassation court dismisses appeal as parties jointly withdraw case, extinguishing proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished after the Customs Agency and the taxpayer jointly submitted a request to withdraw the appeal. Although the taxpayer had argued procedural violations regarding administrative participation, contract interpretation, and royalty valuation, the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court applied the relevant civil procedure articles to terminate the dispute and order cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When parties jointly request withdrawal of an appeal, the court must declare the proceedings extinguished with compensation of litigation costs.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 23337-2022, proposto da: CBA INTL. S.r.l.p.i. 03463080261, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Curtatone, n. 3, presso lo studio degli avv. Massimo Fabio ed Aurora Marrocco, i quali la rappresentano e difendono - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 347/01/2022della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 3.03.2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Dogane –Dazi – Royalties –Valore di transazione – Inclusione RGN 23337/2022 Consigliere est. Federici sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.Olga Pirone, che ha chiesto l’estinzione del giudizio; Sentiti i difensori delle parti presenti in aula, Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce a partire da ll’anno 201 3 da parte della CBA Intl. S.r.l. (già Converse Italia s.r.l.). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenzianteConverse Inc., l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza.
Procedette pertanto alla revisione degli accertamenti, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisidi rettifica, nonché gli atti di irrogazione di sanzioni. A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 21 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 411.481,21. Alla richiesta seguì la notifica da parte dell’ufficio del preavviso di rigettodel 3 novembre 2017. Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, che con sentenza n. 441/03/2019 rigettò le ragioni della società.
La Commissione tributaria regionale delVeneto, con sentenza n. 347/01/2022, rigettò l’appello della società. La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a cinquemotivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Lasocietà ha denunciato: Con il primo motivola violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, in materia fiscale;RGN 23337/2022 Consigliere est. Federici con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe affetta da vizio di nullità, per essersi limitata ad una pedissequa adesione alla decisione adottata dal giudice di primo grado in merito alla denunciata nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens; con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 – comune intenzioni delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione delle regole d’interpretazione del contratto; con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice avrebbe errato nel condannare la società alla rifusione delle spese di giudizio. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalla società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, concompensazione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;