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Ordinanza — n. 32618/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy's appeal on tax notice, ruling notification validity bars further challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32618/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy's cassation appeal against a second-instance tax court decision upholding a tax lien notice. The bankruptcy argued that the prior tax assessment notice was invalid due to improper notification, but the court found this argument legally unfounded. The court held that the validity of the subsequent lien notice depends on the regular notification of its precursors, which were proven valid, thereby precluding any further challenge at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 58 d.lgs. n. 546/1992; Art. 19 d.P.R. n. 546/1992: The validity of a tax lien notice depends on the regular notification of its precursors, and once these are proven valid, the notice becomes immune to further challenge.

Parole chiave

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tax lien notice notification validity bankruptcy appeal precursor documents preclusion principle tax assessment Cassation dismissal iscrizione d'ipoteca

Disposizioni normative citate

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Art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Art. 19 d.P.R. n. 546/1992
5543/1/2018 la CTR del Lazio accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata ritualmente notificata e che, quindi, la GM (all’epoca in liquidazione) risultava decaduta, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
Art. 16 d.P.R. n. 636/1972 (abrogated)
Art. 210 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 345 c.p
546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass.
artt. 145 cod. proc. civ
17921 del 23/06/2021); - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 cod. proc. civ.
art. 145 c.p
art. 46 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3554 del 2002
546”(Cass. n. 3554 del 2002; n.
Cass. n. 9032 del 1997
Cass. n. 10772 del 2006
Cass. n. 11674 del 2013
Cass. n. 18472 del 2016
Cass. n. 35014 del 2022
Cass. n. 1248 del 18/01/2017
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10145/2023R.G. proposto da Fallimento G.M. Italia s.r.l. in liquidazione, rappresentat o e difeso da gli avvocati Francesco Montemurro e Alfredo Vaglieco (francecomontemurro@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura speciale allegata al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate - Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazion. 4683/16/2022, depositata il 27.10. 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 202 4 dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La CTP di Roma accoglieva parzialmente i l ricorso proposto da l Fallimento G.M. Italia s.r.l. in liquidazione (in breve il falliment o ) avversol’avviso di iscrizione ipotecaria, per IVA e altro ; -con la sentenza n. 5543/1/2018 la CTR del Lazio accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata ritualmente notificata e che, quindi, la GM (all’epoca in liquidazione) risultava decaduta, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla possibilità di presentare doglianze relative alle prodromiche cartelle esattoriali che pure erano state tutte regolarmente notificate; - proposto ricorso per cassazione dal la contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 24242 del 2.11.2020, lo accoglieva e cassava con rinvio la sentenza impugnata; - a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dal fallimento, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, quale giudice di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, che: - la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritualmente notificata alla contribuente, era stata legittimamente depositata in appello dall’ADER, essendo tale facoltà prevista dall’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche se la parte ne aveva la disponibilità fin dal primo grado di giudizio; - anche la censura sulla presunta invalidità della notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento era infondata, essendo state le stesse notificate presso un indirizzo corrispondente alla sede della contribuente, che risultava dalle visure camerali acquisite all’epoca della notificazione; - il fallimento impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ;-l’Agenzia delle entrate - Riscossione resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE -C on il primo motivo di ricorso , il contribuente de nuncia la violazione e falsa applicazione de gli artt. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 210 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado ammesso e valutato la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria e la documentazione relativa allo stesso preavviso, ancorché prodotta solamente in sede di appello; -il motivo è infondato; -occorre ribadire che nel processo tributario l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 23/06/2021); - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 cod. proc. civ. e 46 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado ritenuto valide le notifiche dell e cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria,effettuate presso la presunta sede effettiva della società contribuente, in Roma, corso Trieste n.150, nonostante la sede legale risultava in Nola, località Boscofangone; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza , non avendo il ricorrente riprodotto, nel testo del ricorso per cassazione, il contenuto delle notificazioni di cui lamenta l’irregolarità e dei documenti correlati, necessari per comprendere e valutare la censura e le questioni prospettate;- per quanto riguarda la notificazione de gli atti prodromici , va richiamatoil principio, più volte affermato da questa Corte in tema di impugnazione della cartella di pagamento, secondo cui “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546”(Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006, n. 11674 del 2013; n. 18472 del 2016; n. 35014 del 2022); - il principio sopra richiamato può essere applicato anche nel caso di impugnazione dell’avviso di iscrizione di ipoteca, con riferimento agli atti presupposti che, nella specie, riguardano la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle di pagamento; - la censura, così come proposta, pertanto, contrasta con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’agente notificatore nell’eseguire la notificazione dell e cartelle esattoriali e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prodromiche all ’ impugnat o avviso di iscrizione di ipoteca , che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione del prima richiamato principio;- il motivo sarebbe in ogni caso infondato, posto che “ In tema dinotificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l'art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove lasede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare comesede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, vale a condizione che sia accertata l'esistenza di dettasede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio”(Cass. n. 1248 del 18/01/2017); - nella specie, i giudici di appello hanno ritenuto assolto detto onere, spiegando che le notificazioni erano state effettuate presso un indirizzo corrispondente alla sede della contribuente “sulla base delle visure camerali pro tempore rispetto al momento dell’avvenuta notifica” e “ consegnate al soggetto incaricato al ritiro o al portiere dello stabile (che mai ha rappresentato l’inesistenza presso l’indirizzo di Roma, corso Trieste n. 50, della sede effettiva della società della società appellata)”, precisando pure che alcune cartelle erano state notificate presso la sede legale, sita in Nola, località Boscofangone; -in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento G.M. Italia s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore del l a controricorrent e Agenzia delle entrate - Riscossione , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso , oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri