Cassation court dismisses tax collection appeal, ruling digital copies of notifications have full probatory force without conformity attestations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission's dismissal of a payment order, finding the lower court erred in ignoring digital notification evidence. The agency argued that the original documents were never produced in court, while the commission had previously accepted digital copies as valid proof of service. The court ruled that digital copies of original documents possess full probatory force without requiring a conformity attestation, thereby overturning the lower decision and remanding the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005; Art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017: In cases of telematic notification, digital copies of original documents retain full probatory force without the need for a conformity attestation, provided their conformity is not expressly denied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4535/2023 R.G. proposto da : ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETÀ JET OIL S.A.S. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3494/2022 depositata il 27/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa L’Agente della Riscossione notificava alla società Jet Oil s.a.s. l’intimazione di pagamento n. 057/2018/90/03180950/000, disposta ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, relativa a plurime cartelle di pagamentoper tributi erariali e non erariali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la sentenza n. 1245/4/2018, resa in data 29/10/2018, depositata in data 15/11/2018, accoglieva il ricorso, essendo mancata la prova in giudizio della notifica dell’intimazione e delle cartelle di pagamento ad essa correlate. Con la sentenza d’appello depositata in data 27/07/2022, la Commissione Regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agente della Riscossione. Quest’ultimo affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo la sentenza della CTR, in funzione del rigetto del gravame, avuto riguardo alle cartelle notificate a mezzo pec, trascurato la mancata produzione in giudizio degli originali in formato digitale, ovvero delle copie analogiche autenticate, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, giacché la sentenza d’appello indica un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente della Riscossione ha depositato documentazione idonea a dimostrare la regolare notifica a mezzo PEC. Il primo motivo è fondato e va accolto, con l’assorbimento del secondo mezzo. Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “In tema dinotificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzoPEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd.
CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 -le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loroconformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. n. 35541 del 2023). All’accoglimento del primo motivo di censura, assorbito il secondo mezzo, consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che in diversa composizione provveder