Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32591/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling notification defects and lack of receipt proof invalidate the tax collection order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32591/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court granted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's partial rejection of the tax collection order. The taxpayer argued that the notification of tax notices was irregular and that the credit had prescribed, while the opposing party contested the procedural handling of the appeal. The court found the Regional Commission's reasoning flawed regarding the necessity of an incidental appeal for notification defects and the sufficiency of mailing proof for service, thereby overturning the lower decision and ordering a merits review in favor of the taxpayer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 D.Lgs. 546/92; Art. 23, comma 3 D.Lgs. 546/92; Art. 26 D.P.R. 602/73; Art. 60 D.P.R. 600/73; Art. 140 c.p.c.: When a taxpayer contests the notification methods of tax notices, such objections must be raised via incidental appeal if the first-instance judgment is favorable to the taxpayer; furthermore, proof of tax notice perfection requires the receipt of the information letter, not merely the proof of mailing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notification defects prescription of tax credit incidental appeal requirement proof of service perfection Cassation tax procedure notificazione postale irregolare riscossione dei contributi credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 D.Lgs. 546/92
Lgs. 546/92 e dell’art.
Art. 23, comma 3 D.Lgs. 546/92
546/92 e dell’art. 23, comma 3, D.
Art. 26 D.P.R. 602/73
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 26 D.P.R. 602/73, comma 1 e comma 4, nonché dell’art.
Art. 60 D.P.R. 600/73
602/73, comma 1 e comma 4, nonché dell’art. 60 D.P.R. 600/73 e dell’art.
Art. 140 c.p.c.
600/73 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art.
art. 26 D.P.R. 602/73
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 26 D.P.R. 602/73, comma 1 e comma 4, nonché dell’art.
art. 60 D.P.R. 600/73
602/73, comma 1 e comma 4, nonché dell’art. 60 D.P.R. 600/73 e dell’art.
art. 140 c.p
600/73 e dell’art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10012 del 2021
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddettaraccomandata informativa ” (Cass. n. 10012 del 2021).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5700/2023 R.G. proposto da : ROSSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in TERNI VIA BARBERINI N. 10 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CERRONE ANNA (CRRNNA65L57L117I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 517/2021 depositata il 29/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa Francesco Rossi ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo avverso l’intimazione di pagamento n°12520169002169204/000, notificatagli in data 04.10.2016 a mezzo servizio postale, per una complessiva somma di € 3.295.339,48 di cui € 842.876,00 per IRPEF, ILOR, IVA ed altre imposte, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora sugli interessi e compensi di riscossione; il ricorso veniva contestualmente indirizzato avverso tutte le cartelle di pagamento correlate all’intimazione in parola.

Il contribuente adduceva la carenza la mancata e/o errata notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate dall’intimazione, nonché la prescrizione del relativo credito. Con sentenza n. 572/17 la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l’intervenuta prescrizione avuto riguardo alle cartelle recanti i nn. da 1 a 23 del ricorso. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Ader contestando che la notifica delle cartelle di pagamento fosse stata irrituale. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione relativamente alle cartelle indicate progressivamente dal n. 1 al n. 18, respingendolo per le cartelle elencate dal n. 19 al n.

23. Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo si contesta la violazione dell’art. 54 D. Lgs. 546/92 e dell’art. 23, comma 3, D. Lgs. 546/92, in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1°, n. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che le “contestazioni mosse dall’appellato riguardano le modalità della notifica e non sono mosse in questo grado di giudizio tramite appello incidentale”, in tal guisa considerando essenziale che le contestazioni in parola fossero formalmente veicolate con un appello incidentale.

Il motivo è fondato. La CTR, a fronte di una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, testualmente ha ritenuto che ““Nel caso di specie le contestazioni mosse dall’appellato riguardano le modalità della notifica - e non sono mosse in questo grado di giudizio tramite appello incidentale – residenza del figlio che ha ricevuto la notifica risiedendo altrove ad esempio, e non vi sono invece specifici rilievi sull’autenticità del documento”. In realtà, nella specie l’appello dell’Ader investe il procedimento notificatorio già al centro della disamina condotta dal giudice di primo grado.

In ragione dell’accoglimento della censura concernente l’intervenuta prescrizione del credito e della conseguente connotazione del contribuente quale parte vittoriosa, il contribuente ben poteva limitarsi a richiamare la statuizione sul punto, corroborandola nel corpo delle proprie controdeduzioni, non avendo interesse alcuno ad impugnare a sua volta la decisione emessa in prime cure. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 26 D.P.R. 602/73, comma 1 e comma 4, nonché dell’art. 60 D.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Commissione Tributaria Regionale considerato che il procedimento notificatorio esigesse ai fini del perfezionamento la ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Il secondo motivo è fondato. Giova al riguardo richiamare l’orientamento condiviso delle Sezioni Unite di questa Corte, dal quale il giudice regionale si è disallineato: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddettaraccomandata informativa ” (Cass. n. 10012 del 2021). Il ricorso va, in definitiva, accolto con riferimento ad entrambi i mezzi di censura; la sentenza d’appello va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono suscettibili di compensazione; quelle della fase di legittimità vanno poste a carico della parte intimata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese giudiziali dei gradi di merito; condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase di legittimità, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, euro 20