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Ordinanza — n. 32497/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as tax dispute settled via simplified procedure with full payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32497/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the taxpayer voluntarily settled the dispute using the simplified procedure. The appellant confirmed payment of the required amount under Law 197/2002 and formally renounced the lawsuit with offsetting costs. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2002; Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022: When a taxpayer opts for the simplified procedure and pays the stipulated sum while renouncing the lawsuit, the judicial proceedings are extinguished and the appeal is dismissed.

Parole chiave

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simplified tax procedure voluntary settlement extinction of proceedings renunciation of lawsuit offsetting costs tax debt payment Corte di Cassazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2002
FATTI DI CAUSA Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale , la contribuentericorrente ha dichiarato di aver definito la controversia con procedura agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2002, dichiarando altresì di voler rinunciare al presente giudizio a spese compensate.
Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
Viene prodotta documentazione attestante il pagamento dell’importo previsto per la definizione ai fin idi cui all’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28686/2016 R.G. proposto da : ZAMPIERI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE (CRDRFL47H07H501K) rappresentata e difes a dall'avvocato ZAMPIERI ALESSANDRA (ZMPLSN59D62L899S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -GIÀ EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- e contro AGENZIA delle ENTRATE intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO - VENEZIA n. 103/2016depositata il 19/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale , la contribuentericorrente ha dichiarato di aver definito la controversia con procedura agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2002, dichiarando altresì di voler rinunciare al presente giudizio a spese compensate. Viene prodotta documentazione attestante il pagamento dell’importo previsto per la definizione ai fin idi cui all’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha