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Ordinanza — n. 32494/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against VAT fraud ruling regarding fictitious export operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32494/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the taxpayer's appeal against a regional court ruling that partially upheld a tax assessment for VAT fraud. The taxpayer argued that the lower court erred in applying export regulations and failed to prove the company's knowledge of the fictitious export scheme. The court rejected these claims, noting the taxpayer had already participated in a government-led debt cancellation program, which validated the tax authority's findings of fraud.

Regesto Legislator

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DPR 633/1972, art. 8; L. 197/2022, art. 1: The court established that a taxpayer's participation in a statutory debt cancellation program constitutes an admission of the tax debt's validity and precludes successful appeals based on procedural defects or lack of evidence regarding the fraud.

Parole chiave

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VAT fraud fictitious export tax appeal debt cancellation Corte di Cassazione DPR 633/1972 tax liability infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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DPR 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett.
DPR 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. b)
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett.
DPR 633 del 1972, art. 8, comma 2
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett.
L. 197 del 2022, art. 1, co. 186 ss.
rottamazione ex art. 1, co.
L. 212 del 2000, art. 7
Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerandoil valore probatorio delle “lettere di intenti”.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n.
art. 2697 c.c
8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
artt. 132 c.p
Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24159/2016 R.G. proposto da : COMER SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FRANCESCO (GLNFNC64A16H703K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARANTO VINCENZO (TRNVCN53E11C927C), FANTOZZI AUGUSTO (FNTGST40H24H501E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 968/2016depositata il 14/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta rigettava il ricorso della Comer Sud s.p.a., esercente l'attività di vendita di autoveicoli, avverso un avviso di accertamento relativo all'anno 2005, col quale l'erario procedeva al recupero della maggiore Iva dovuta dalla contribuente. Nella prospettazione dell'Agenzia, l’odierna ricorrente aveva posto in essere operazioni soggettivamente inesistenti attraverso un soggetto risultato in realtà fittizio, la ditta B Car di Bona Roberto, fatto figurare quale esportatore abituale, ma in realtà finanche privo di sede e struttura organizzativa.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva solo parzialmente l'appello della contribuente, rideterminando la misura delle sanzioni correlate alla maggiore Iva accertata e non corrisposta. Il ricorso della contribuente è affidato a sette motivi. Resiste l'Agenzia con controricorso. Con ordinanza n. 19794 dell’11 luglio 2023 la causa è stata sospesa r rinviata a nuovo ruolo in accoglimento dell’istanza avanzata dalla contribuente ex L. n. 197 del 2022. L’adunanza camerale è stata rifissata per la data dell’1 settembre 2024, in esito alla quale la causa è stata decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo confuso la fattispecie in esame di cessione ad esportatore abituale di cui alla su richiamata norma con la diversa fattispecie di cessione all'esportazione prevista al medesimo art. 8, comma 1, ma alla lett. b). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure seppure in evidente carenza del presupposto della piena conoscenza e della consapevole partecipazione della società ad eventuali atti in frode commessi dal cessionario e in palmare assenza di un evidente vantaggio per la Superauto s.r.l. poi incorporata nel dall'odierna ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, con la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerandoil valore probatorio delle “lettere di intenti”. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo il giudice d'appello offerto dimostrazione di aver eseguito un'accurata ricostruzione della fattispecie dedotta in giudizio, come pure delle prove depositate al fine di dimostrare la correttezza della condotta della società.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti contribuente), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo ritenuto legittimo l'avviso di accertamento impugnato in relazione al quale l'Agenzia delle entrate non ha operato alcun effettivo accertamento, limitandosi ad un copia incolla del richiamato PVC dell'11 novembre 2010. Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 6 CEDU, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice d'appello effettuato un mero “copia-incolla” di altra coeva sentenza per diversa annualità correlata alla stessa verifica fiscale.

Con il settimo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.PR. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato la circostanza della mancata prova dell’effettivo inoltro della denuncia di reato da parte dell’Amministrazione finanziaria entro i termini di decadenza. Rileva questa Corte che, in costanza di giudizio, la ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione ex art. 1, co. 186 ss., L. n. 197 del 2022, successivamente documentando gli eseguiti pagamenti dovuti.

La nota del 10 ottobre 2023 è corredata della documentazione utile al