Cassation court allows tax agency appeal, ruling a post-judgment tax clearance does not equal acquiescence to a losing verdict.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court order dismissing the case. The agency argued that the regional court incorrectly treated a subsequent tax clearance order as evidence of acquiescence to a first-instance judgment against it. The court held that such a clearance merely reflects a desire to avoid enforcement costs and does not legally constitute acceptance of the prior judgment, thus preserving the agency's right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Nel processo tributario l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24868/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PHOGAR srl, in persona del legale rappresentante p.t. AGENZIA D ELLE E NTRATE - R ISCOSSIONE , in persona del Presidente p.t. -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA n. 113/2022depositata il 12/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI.
Fatti di causa La Phogar s.r.l. veniva resa destinataria di una cartella di pagamento finalizzata a recuperare l’IVA non corrisposta in relazione all’anno d’imposta 2013. La cartella s’incentrava su un controllo della dichiarazione Mod. Un. 2014, effettuata ex artt. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP di Matera adita dalla contribuente annullava la cartella. La CTR della Basilicata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, valorizzando il provvedimento di sgravio della cartella, emesso dall’Agenzia in conseguenza della sentenza di primo grado ad essa sfavorevole.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, 67-bis e 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR dichiarato la cessazione della materia del contendere, sulla scorta di una richiesta in tal senso della contribuente e della mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, valorizzando in misura assorbente un provvedimento di “sgravio” della cartella, che, in realtà, non equivaleva ad una prestata acquiescenza ad una sentenza sfavorevole e non faceva venir meno l’interesse dell’Agenzia alla prosecuzione del giudizio d’appello.
Con il secondo motivo si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la CTR pronunciato un provvedimento non richiesto, deducendo una comune volontà da atti che in verità non ne sorreggono l’esistenza. È fondato il primo motivo, che va accolto con assorbimento del secondo mezzo. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che “Nel processo tributario l'integralesgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione dellamateria del contendere ” (Cass. n. 28976 del 2019;
Cass. n. 6334 del 2016). La sentenza va, in definitiva, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tr