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Ordinanza — n. 32490/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling a post-judgment tax clearance does not equal acquiescence to a losing verdict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32490/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court that declared the case moot based on a subsequent tax clearance. The agency argued the clearance did not constitute acquiescence to the first-instance judgment, while the regional court had accepted the taxpayer's request for dismissal. The court ruled that a post-judgment clearance order is merely a cost-saving measure and does not legally preclude further litigation or imply acceptance of the adverse verdict.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 36-bis D.Lgs. n. 546/1992: A tax clearance order issued after a first-instance judgment in favor of the taxpayer does not constitute acquiescence to that judgment and does not extinguish the administrative interest in continuing the appeal proceedings.

Parole chiave

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tax clearance order acquiescence to judgment cessation of matter administrative appeal tax litigation procedure sottrazione dell'iva sgravio fiscale successivo sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 36-bis D.Lgs. n. 546/1992
329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 67-bis D.Lgs. n. 546/1992
Art. 68 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 329 c.p.c.
546 del 1992 nonché dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art.
art. 329 c.p
546 del 1992 nonché dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28976 del 2019
Cass. n. 6334 del 2016
Cass. n. 6334 del 2016). La sentenza va, in definitiva, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24860/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PHOGAR SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 114/2022depositata il 12/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa La Phogar s.r.l. veniva resa destinataria di una cartella di pagamento finalizzata a recuperare l’IVA non corrisposta in relazione all’anno d’imposta 2014.

La cartella s’incentrava su un controllo della dichiarazione Mod. Un. 2015, effettuata ex artt. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP di Matera adita dalla contribuente annullava la cartella. La CTR della Basilicata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, valorizzando il provvedimento di sgravio della cartella, emesso dall’Agenzia in conseguenza della sentenza di primo grado ad essa sfavorevole. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, 67-bis e 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR dichiarato la declaratoria della materia del contendere, sulla scorta di una richiesta in tal senso della contribuente e della mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, valorizzando in misura assorbente un provvedimento di “sgravio” della cartella, che, in realtà, non equivaleva ad una prestata acquiescenza ad una sentenza sfavorevole e non faceva venir meno l’interesse dell’Agenzia alla prosecuzione del giudizio d’appello.

Con il secondo motivo si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la CTR pronunciato un provvedimento non richiesto, deducendo una comune volontà da atti che in verità non ne sorreggono l’esistenza. È fondato il primo motivo, che va accolto con assorbimento del secondo mezzo. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che “Nel processo tributario l'integralesgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione dellamateria del contendere ” (Cass. n. 28976 del 2019;

Cass. n. 6334 del 2016). La sentenza va, in definitiva, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia