Cassation appeal dismissed due to withdrawal of tax claim and lack of standing after debt cancellation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax authority's cassation appeal inadmissible following the taxpayer's withdrawal of the tax debt and a subsequent cancellation order. Although the withdrawal lacked formal notification requirements under Article 390 of the Civil Procedure Code, the Court found the taxpayer's definitive loss of interest in the litigation sufficient to bar the appeal. Consequently, the appeal was rejected because the necessary standing to contest the matter had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ult. co., c.p.c.; The withdrawal of a tax claim by the taxpayer, even if not formally notified, renders the subsequent cassation appeal inadmissible due to the lack of interest in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12017/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro APPLE SALES INTERNATIONAL LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE EUGENIO (DLLGNE62L02H501U) che larappresenta e difende -controricorrente- Avverso la sentenza n. 744/07/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 2.11.2021.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott. Salvatore Leuzzi. Rilevato che dalla sentenza impugnata si evince che alla società controricorrente fu notificata, ex art. 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, cartella esattoriale, con cui fu richiesto il pagamento dell’importo di € 195.623,92; l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito d’imposta, riportato dalla società controricorrente per il periodo d’imposta 2015, rilevando che nel modello Iva 2015 per il 2014 la contribuente aveva già optato per il rimborso dell’eccedenza; la società osservava come solo per errore fosse stato compilato il quadro VX della dichiarazione, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che con sentenza n. 230/02/2020 annullò la cartella erariale; l’appello dell’ufficio è stato respinto con sentenza n. 744/07/2021, in quanto il giudice regionale ha ritenuto l’errore emendabile e ritrattabile, non avendo di fatto la società mai coltivato la richiesta di rimborso; per la cassazione della pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso.
Considerato che la causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023, in esito alla quale è stata rinviata a nuovo ruolo in considerazione dell’istanza erariale, tesa ad ottenere un differimento al fine di rinunciare al ricorso; l’Agenzia delle entrate ha richiesto un rinvio per consentire di effettuare gli ulteriori ultimi adempimenti, all’esito dei quali procedere alla definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere o con rinuncia al ricorso; è stato depositato nel fascicolo d’ufficio, nelle more di questa adunanza camerale, atto di rinuncia corredato da provvedimento di sgravio totale della cartella oggetto di controversia e di copia del versamento alla base del provvedimento in parola; l’atto testimonia del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione delricorso, comportandone la sopravvenutainammissibilità, atteso che l'interesse posto a fondamento del ricorso stesso deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (v. in questa prospettiva Cass. n. 25625 del 2013); l'atto dirinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art.390, ult. co., c.p.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilitàdel ricorso (Cass. n. 14782 del 2018;
Cass. n. 2259 del 2013); sussistono giustificate ragioni, avuto riguardo all’esito della controversia, connotato da una declaratoria di inammissibilità del ricorso alla cui base consta l’avvenutaregolarizzazione dei rapporti fiscali,con conseguente provvedimento di sgravio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il