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Ordinanza — n. 32474/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT appeal regarding export sales, upholding lower court's sanction reduction due to client's participation in state scrap program.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32474/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional court decision that partially accepted the company's request to reduce VAT-related sanctions. The taxpayer argued that the lower court erred in applying export sale regulations and failed to recognize the company's lack of knowledge regarding fraudulent acts by a shell company. The court rejected these claims, noting that the taxpayer had voluntarily joined the state scrap program and provided proof of payments, thereby validating the original sanction reduction.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court of appeal did not err in confirming the first-instance judgment when the taxpayer voluntarily participated in the state scrap program and provided documentary evidence of payments, negating the alleged lack of knowledge or advantage.

Parole chiave

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VAT export sales sanction reduction state scrap program fraudulent shell company Cassation appeal sottrazione dell'iva sovvenzioni all'esportazione frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n.
Art. 2697 c.c.
8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerandoil valore probatorio delle “lettere di intenti”.
Art. 7 L. 212/2000
Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L.
L. n. 197/2022
186 ss., L. n. 197/2022, successivamente documentando i pagamenti previsti.
art. 2697 c.c
8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
artt. 132 c.p
Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24157/2016 R.G. proposto da : COMER SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FRANCESCO (GLNFNC64A16H703K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARANTO VINCENZO (TRNVCN53E11C927C), FANTOZZI AUGUSTO (FNTGST40H24H501E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 967/2016depositata il 14/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta rigettava il ricorso della Comer Sud s.p.a., esercente l'attività di vendita di autoveicoli, avverso un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, col quale l'erario procedeva al recupero della maggiore Iva dovuta dalla contribuente. Nella prospettazione dell'Agenzia, l’odierna ricorrente aveva posto in essere operazioni soggettivamente inesistenti attraverso un soggetto risultato in realtà fittizio, la ditta B Car di Bona Roberto, fatto figurare quale esportatore abituale, ma in realtà finanche privo di sede e struttura organizzativa.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva solo parzialmente l'appello della contribuente, rideterminando la misura delle sanzioni correlate alla maggiore Iva accertata e non corrisposta. Il ricorso della contribuente è affidato a sei motivi. Resiste l'Agenzia con controricorso. Con ordinanza n. 19794 dell’11 luglio 2023 la causa è stata sospesa e rinviata a nuovo ruolo in accoglimento dell’istanza avanzata dalla contribuente ex L. n. 197 del 2022. L’adunanza camerale è stata rifissata per la data dell’11settembre 2024, in esito alla quale la causa è stata decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo confuso la fattispecie in esame di cessione ad esportatore abituale di cui alla su richiamata norma con la diversa fattispecie di cessione all'esportazione prevista al medesimo art. 8, comma 1, ma alla lett. b). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure seppure in evidente carenza del presupposto della piena conoscenza e della consapevole partecipazione della società ad eventuali atti in frode commessi dal cessionario e in palmare assenza di un evidente vantaggio per la Superauto s.r.l. poi incorporata dall'odierna ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, con la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerandoil valore probatorio delle “lettere di intenti”. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo il giudice d'appello offerto dimostrazione di aver eseguito un'accurata ricostruzione della fattispecie dedotta in giudizio, come pure delle prove depositate al fine di dimostrare la correttezza della condotta della società.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti contribuente), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo ritenuto legittimo l'avviso di accertamento impugnato in relazione al quale l'Agenzia delle entrate non ha operato alcun effettivo accertamento, limitandosi ad un copia incolla del richiamato PVC dell'11 novembre 2010. Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 6 CEDU, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice d'appello effettuato un mero “copia-incolla” di altra coeva sentenza per diversa annualità correlata alla stessa verifica fiscale.

Rileva questa Corte che, in costanza di giudizio, la contribuente ha aderito alla rottamazione ex art. 1, co. 186 ss., L. n. 197/2022, successivamente documentando i pagamenti previsti. La nota del 10 ottobre 2023 è corredata al riguardo della documentazione dimostrativa.

P.Q.M.

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