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Decreto — n. 32409/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32409/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32409/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26328/2021 R.G. proposto da : BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SURACI ROSSELLA (SRCRSL78M55H224C) -ricorrente- contro COMUNE DI GAVORRANO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.302/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32409/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SURACI ROSSELLA (SRCRSL78M55H224C) -ricorrente- contro COMUNE DI GAVORRANO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.302/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio diritto a un difensore mancato anticipo delle spese rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
TOSCANA n.302/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26328/2021 R.G. proposto da : BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SURACI ROSSELLA (SRCRSL78M55H224C) -ricorrente- contro COMUNE DI GAVORRANO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.302/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/12/