Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32407/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax audit null due to missing partners' participation violating unitary audit principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32407/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the entire tax audit null and void, quashing the second-instance judgment. The company appealed a tax assessment, but the lower courts failed to include the silent partners in the proceedings. The court ruled that the unitary nature of the audit requires necessary joinder of all interested parties, making the absence of partners a fatal procedural defect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14 d. Lgs. n. 546/1992; In tax litigation concerning partnerships, the unitary audit principle necessitates a mandatory joinder of all partners, and the absence of any partner renders the entire judgment absolutely null.

Parole chiave

Generato dall'IA
unitary audit principle necessary joinder of parties tax audit nullity silent partners participation procedural defect tax litisconsortio necessario art. 14 d. Lgs. 546/1992 quarto di rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 d. Lgs. n. 546/1992
Considerato che: - va preliminarmente rilevata la violazione dell’art. 14 del d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, n. 16730 del 25/06/2018
Cass. Sez. Un. nn. 1052/2007 e 14815/08
16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. Un. nn. 1052/2007 e 14815/08; conformi, ex multis , Cass., sez.
Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12
Cass. n. 17549 del 02/09/2016
Cass. n. 1225 del 2007
Neppure risulta che la CGT di primo grado o la CGT di secondo grado abbiano mai disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo socio pretermesso (Cass. n. 1225 del 2007, n.
Cass. n. 14253 del 2016
Cass., Sez. Un., n. 24707 del 2015
14253 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 24707 del 2015; v., da ultimo, Cass.
Cass. n. 8406 del 2018
24707 del 2015; v., da ultimo, Cass. n. 8406 del 2018); - pertanto, rilevata d’ufficio la violazione di cui si è detto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza è quindi Cons.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4728/2023 R.G. proposto da: QUARTIERI DI QUARTIERI FERRANDO C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Caniglia in forza di procura speciale rilasciata il 24 gennaio 2023 allegata alla PEC di notifica del ricorso per cassazione ed al deposito telematico (con indirizzo PEC: stefanocaniglia@pec.ordineavvocatitorino.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con Oggetto: violazione art. 13 d.

Lgs. n. 546/1992 Cons. Est. Roberto Succio domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 817/02/2022 depositata in data 01/08/2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/10/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società Quartieri S.a.s. di Quartieri Ferrando C., esercente l’attività di vendita all’ingrosso di abbigliamento, impugnava l’avviso di accertamento n. T7G022501776/2020, emesso ai sensi dell’art. 40 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 25 comma 1 d.

Lgs. n. 446 del 1997, per l’accertamento di maggior reddito d’impresa pari da imputare ai soci pari ad € 24.099,00 nonché di maggior IVA a debito pari ad € 181.018,00 per l’anno di imposta 2015; - le pretese dell’Ufficio derivavano dal recupero delle note di credito emesse nei confronti dell’impresa individuale Ajarà di Rossi Alessia, nonché da cessioni di beni in conto vendita effettuate a favore della stessa ditta nel periodo 1° gennaio/13 febbraio 2015; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava la contribuente; - la CTR con la sentenza qui gravata confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a cinque motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: - va preliminarmente rilevata la violazione dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992; Cons. Est. Roberto Succio -invero, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, parte del giudizio di merito in ambo i gradi è stata unicamente la società QUARTIERI DI QUARTIERI FERRANDO C. S.A.S., difettando completamente in tali giudizi la presenza in proprio del socio accomandatario e del socio o dei soci accomandanti; - pacificamente, l’atto impugnato nel giudizio, vale a dire l’avviso di accertamento n° T7G022501776/2020, operava la rideterminazione del reddito nonché la determinazione delle maggiori imposte IVA, per €.181.018,00 ed il maggior reddito d’impresa da imputare ai soci pari ad €.24.099,00, con l'irrogazione delle relative sanzioni, degli interessi e delle spese; - trova quindi applicazione al caso che ci occupa la giurisprudenza costante e risalente di questa Corte (in termini si vedano Cass.

Sez.6- 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. Un. nn. 1052/2007 e 14815/08; conformi, ex multis , Cass., sez. V, nn. 26071/15,7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12; ancora Cass. n. 17549 del 02/09/2016) secondo la quale, in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo. Neppure risulta che la CGT di primo grado o la CGT di secondo grado abbiano mai disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo socio pretermesso (Cass. n. 1225 del 2007, n. 14253 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 24707 del 2015; v., da ultimo, Cass. n. 8406 del 2018); - pertanto, rilevata d’ufficio la violazione di cui si è detto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza è quindi Cons. Est.

Roberto Succio integralmente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino che procederà in primo luogo alla prescritta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della QUARTIERI DI QUARTIERI FERRANDO C. S.A.S. e alla rinnovazione del giudizio in parola, decidendo anche in ordine alle spese di Legittimità; p.q.m. pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in o