Cassation court remands case to clarify EU state aid rules and new 2024 law on ICI tax exemption for parishes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by the Municipality of Alfonsine, ordering a remand to the lower court for a new hearing. The parish successfully argued that its school fees were not commercial in nature and failed to cover operational costs, qualifying for a tax exemption under EU state aid rules. The court recognized the need to interpret the new 2024 law regarding limited state aid thresholds in light of recent European Commission decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-bis d.l. n. 131/2024; Art. 107 TFUE: The Court remands the case to clarify the interpretation of the new provision on limited state aid thresholds and its interaction with EU regulations exempting certain public service remuneration from state aid recovery.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4685/2022 R.G. proposto da: COMUNE DI ALFONSINE, rappresentato e difeso dall'avvocato SUPPA MARIA (SPPMRA73P65F158R) -ricorrente- contro PARROCCHIA SANTA MARIA IN ALFONSINE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 893/2021 depositata il 05/07/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La Parrocchia di Santa Maria in Alfonsine ha impugnato l’atto con cui è stato revocato il rimborso i.c.i., precedentemente disposto per gli anni 2009, 2010, 2011, relativamente ad immobile ubicato nel Comune e destinato a scuola paritaria. 2.Il ricorso è stato accolto dalla Commissione provinciale tributaria. 3.L’appello del Comune è stato rigettato.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto applicabile ratione temporisl’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, come integrato dall’art 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203 del 2005 («L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale»), nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 11-bis del d.l. n. 149 del 2013, conv. in legge n. 13 del 2013. Pertanto, si è riconosciuta l’esenzione, in quanto la parrocchia non è un ente commerciale e ha dimostrato che l’attività didattica non era esclusivamente commerciale, stante l’entità delle rette («la retta media pro capite certamente non è simbolica, ma neppure significativa, comunque inidonea a coprire i costi di esercizio»).
Nella sentenza si è precisato che la retta media, pari ad euro 1.826,28 nel 2010 e euro 1.938,32 nel 2011, è di gran lunga inferiore al costo medio per studente, come quantificato dal Ministero ( con riferimento all’i.m.u. ) , ma valido parametro di riferimento, e che il relativo incasso (pari ad euro 120.175,50) è inidoneo alla copertura non solo dei costi totali di esercizio (euro 226.875,39), ma anche del costo del personale (euro 161.588,46, pari al totale delle retribuzioni, dei contributi e delle quote del trattamento di fine rapporto), per cui il bilancio di esercizio si è chiuso con una perdita. 4.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune.
5. La Parrocchia, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. 6.La causa è stata trattata ne ll’adunanza camerale del 14 novembre 2024. CONSIDERATO 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 7, comma 1, lett.
i) del d.lgs. n. 504 del 1992, da interpretare alla luce della normativa unionale, e 2697 cod.civ., essendo stata riconosciuta l’esenzione nonostante la natura non simbolica della retta, solo perché inidonea alla copertura dei costi di gestione.
2. La decisione della presente controversia deve avvenire alla luce della decisione adottata dalla Commissione dell’Unione Europea il 19 dicembre 2012, della sentenza resa dalla Corte di giustizia del 6 novembre 2018, nelle cause riunite C-622, 663 e 624/2016 e della recente decisione della Commissione dell’Unione Europea del 3 marzo 2023, che riguarda il recupero degli aiuti illegali concessi tramite l’esenzione dell’i.c.i. Tale ultima decisione n. 2103 del 2023, agli art. 2 e 3, stabilisce che «l'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio» e che «l'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti». 3.Proprio al fine di dare applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018 ed alle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la recentissima (GU 14.11.2024) legge di conversione del d.l.
‘salva infrazioni’ n. 131 del 2024 (legge di conversione n. 166 del 2024) ha introdotto l’art. 16-bis, concernente il recupero dell’ici per il periodo 2006/2011, che, al comma 2, stabilisce «il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e108 del Trattamento sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'artt. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
4. Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo della presente causa, con fissazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico della questione, che coinvolge anche il diritto unionale, al fine di chiarire l’interpretazione del menzionato art. 16- bis e la sua eventuale interferenza con le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dell’esenzione i.c.i. P.Q.M