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Decreto — n. 32385/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 32385/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for judgment. The appellant, Roma Capitale, did not respond to the proposal sent by the lower court, while the respondent, Avana Spa, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for judgment constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal proposal for judgment forty day period extinction of proceedings litigation costs allocation procedural default cassation dismissal correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
LAZIO n.7711/2018 depositata il 08/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
LAZIO n.7711/2018 depositata il 08/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14843/2019 R.G. proposto da : ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N 21, presso l'UFFICI DELL'AVVOCATURA CAPITOLINA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) -ricorrente- contro AVANA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BEVAGNA 3, presso lo studio dell’avvocato PUOTI ALESSANDRA (PTULSN72T56H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GASPERIS MAURIZIO (DGSMRZ60H28H501N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.7711/2018 depositata il 08/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla società che liquida in euro 4.000,00 oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma,il