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Ordinanza — n. 32378/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal regarding IRAP activity classification and proof burden. The court rejects revocation grounds for factual errors. The court confirms lower court findings on professional activity scope. The court denies merit review in revocation proceedings. The court upholds the lower court's decision on tax liability. The court rejects claims of missing factual elements. The court affirms the burden of proof for tax exemptions. The court dismisses the appeal on procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32378/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's revocation appeal against a lower court decision denying an IRAP tax refund. The taxpayer argued the lower court erred by assuming exclusive association-based practice and failed to separate compensation from board duties. The court rejected these claims, noting the lower court properly considered various practice periods and organizational forms. Consequently, the court affirmed the lower court's decision, emphasizing that revocation proceedings cannot re-evaluate the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.; The Supreme Court of Cassation holds that revocation proceedings cannot lead to a re-evaluation of the merits of the case, and grounds alleging factual errors must be strictly limited to those explicitly stated in the contested judgment.

Parole chiave

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IRAP tax refund commercialista activity revocation appeal burden of proof collegio sindacale tax liability Cassation review rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23473/2023 R.G. proposto da : GIURIATO FRANCO, elettivamente domiciliato in PADOVA VIA BEATO PELLEGRINO 26 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DRUDA DAVIDE (DRDDVD64B04G224T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUOLO VALENTINA (ZLUVNT75B44H620O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 9774/2023depositata il 12/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il dottor Franco Giuriato esercita da vari anni la professione di commercialista e presentava istanze di rimborso per l'irap corrisposta negli anni da 1998 a 2008, ritenendo non sussistente l'attività autonomamente organizzata e, comunque, dovendosi scorporare i compensi percepiti nella sua qualità di componente i collegi sindacali di varie società, trattandosi di prestazione svolta direttamente e senza l'ausilio di collaboratori.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorreva per cassazione senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni, venendo confermata la sentenza di secondo grado. Ricorre oggi per revocazione dell’ordinanza di questa Corte affidandosi a due motivi cui replica l’Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti due motivi di revocazione ai sensi dell'articolo 395, primo comma,numero 4 c.p.c. e, specificamente:

1) la decisione impugnata è fondata sulla errata supposizione dell'esercizio dell'attività di commercialista sempre e solo nella forma associata, circostanza esclusa dagli atti e dai documenti di causa;

2) la decisione impugnata è fondata sulla inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, laddove l'ordinanza impugnata ritiene che il petitum fosse limitato all'attività di componente il collegio sindacale (donde si incentra sul mancato scorporo del compenso per tale attività), mentre la richiesta era più ampia e non si riduceva a quel profilo, involgendo gli altri aspetti dell’opera professionale. I motivi sono infondati e non possono essere accolti. Dall’esame dell’ordinanza in scrutinio emerge chiaramente che siano stati tenuti in considerazione sia i diversi periodi di esercizio della professione, sia l’attività di sindaco come distinta da quella di commercialista, d andosi contezza sia del diverso regime (partecipazione a studio associato o meno) con cui si è espletata la professione di commercialista, sia del riferimento ai compensi come componente del collegio sindacale, un tanto in ripresa dell’esposizione della domanda di parte già indicata in principio di pag. 2 dell’ordinanza in esame, ove si riassume la parte in fatto e lo svolgimento dei giudizi di merito.

Dopo aver rigettato la pregiudiziale censura di motivazione apparente della sentenza d’appello, l’ordinanza in scrutinio, a pag. 5, riprende la trattazione del primo motivo, richiamando i principi di questa Corte sull’onere e natura della prova necessaria per dimostrare l’assenza di organizzazione, al fine di ottenere il rimborso Irap. Ne segue, pertanto, analitica esposizione delle condizioni necessarie nelle varie ipotesi: forma associata, singola, compensi a terzi, attività di collegio sindacale ed altro per escludere un’erronea applicazione da parte della sentenza di merito che ne viene così confermata.

Parimenti, si fa riferimento ai diversi periodi di imposta ed al diverso regime organizzativo affermato, riferendosi non unicamente, ma “anche” ad un determinato periodo e “non solo” all’attività di sindaco (cfr. pag. 8, penultimo capoverso ordinanza in scrutinio). Ne deriva, per un verso, che non sussistono i lamentati errori revocatori, mentre per altro verso il ricorso qui in esame richiede una rivalutazione di merito esclusa dal perimetro di cognizione di questa suprema Corte di legittimità e, comunque, inibita nel giudizio per revocazione.

Il ricorso dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione infavore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il