Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32348/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding tax collection role annulment and notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32348/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a tax collection decision, ruling that the role annulment must be substantively linked to the underlying claim rather than procedural timing. The court found the taxpayer failed to demonstrate that the contested notification defects constituted a valid ground for suspending the tax debt under the relevant law. Consequently, the appeal was dismissed because the alleged violations did not meet the strict criteria for annulment of the tax role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 540 della legge 228/2012; Art. 360 c.p.c.: The annulment of a tax role by right occurs only when the grounds raised constitute potential extinguishing causes of the tax claim, excluding mere procedural delays or defects unrelated to the substantive debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection role annulment notification defects admissibility suspension of tax debt taxpayer appeal dismissal procedural economy principle finzione di notifica postale corretta notificazione procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 540 della legge 228/2012
civ., viene dedotta la v iolazione e falsa ap- plicazione dell’art. 112 cod.
Art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ.
228/2012 ai fini dell’ art. 360,primo comma, n.5, cod.
Art. 1 comma 538 lett. a) - f) della l. 228 del 2012
civ., viene dedotta la v iolazione e falsa ap- plicazione dell’art. 112 cod.
Art. 7 comma 2 della L. n. 212/2000
Laricorrente rende noto di aver dedotto, sin dal primo grado di giu- dizio,la difformità del provvedimento notificato rispetto all’archetipo delineatodall’art. 7, comma 2, della L.
art. 26 d.P.R. 602/73
art. 112 cod. proc. civ
civ., viene dedotta la v iolazione e falsa ap- plicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10939 del 23/04/2024
Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31038 del 30/11/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5920 /2016 R.G. proposto da EUROPA AUTOMOTIVE CAR CENTER S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Mammola (PEC: domenicomammola@ordineavvocatiroma.it ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Della Gancian.1; –ricorrente – contro Oggetto:legge228/2012 EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . Enrico Fronticelli Baldelli (PEC: enri- cofronticelli@pec.studiofronticelli.com) elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, viale Regina Margerita n.294 ;

–controricorrente – avversola sentenza n. 6775 / 14 /1 5 della Commissione Tributaria Re- gionaledel Lazio depositata il 16 . 1 2 .201 5 , non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva rigettato l’appello proposto da Europa Automotive Car Center S.r.l.avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale diRoma n. 1354 4 / 2 /1 4 , con la quale il giudice aveva rigettato i l ri- corsoproposto dalla contribuente avverso l’ avviso di intimazione n. 09720129188444718.

LaCommissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava l’inammis- sibilità del ricorso introduttivo , decisione confermata dal giudice d’appello,il quale accerta va che la cartella di pagamento sottesa era stata regolarmente e tempestivamente notificata ad opera dell’agentedella riscossione, avvalendosi a tal fine del servizio po- stalein forza dell’art. 26 d.P.R. 602/73. La decisione veniva integral- menteconfermata in appello . Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri- buente,affidato a quattro motivi , al quale l’ agente della riscossione hareplicato con controricorso .

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la v iolazione e falsa ap- plicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , per aver il giudice omesso, purespressamente richiesto dall’appellante, di accertare e dichiarare l’intervenuto annullamento dell’atto impugnato ex art. 1, comma 540,della legge. n. 228/2012 . 2.Con il secondo motivo viene dedotta la v iolazione e falsa applica- zionedell’art. 1, comma 540 , della legge. n. 228/2012 ai fini dell’ art. 360,primo comma, n.5, cod. proc. civ. , riverberando l’omessa pro- nuncia– a dire del ricorrente - inevitabilmente nell’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti .

3. Il terzo motivo prospetta , ex art.360, primo comma, n.4, cod. proc.civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 540 , dellaL. n. 228/2012 e dell'art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla do- mandadi accertamento e dichiarazione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 1 comma 540 della L. n. 228/2012formulata dalla Società ricorrente nelle memorie illustra- tivedepositate il 30 maggio 2014. 4.I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente esono inammissibili. 4.1.In primo luogo, dalla lettura degli atti emerge la tardività della questionedella v iolazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 540, dellaL. n. 228/2012 per formazione del silenzio assenso sulla istanza cautelaresospensiva del 19 aprile 2013 in relazione all’atto impu- gnato.Infatti, s econdo la stessa ricorrente, come si legge a pag.6 delricorso:

« Con memorie illustrative depositate il 30 maggio 2014 (già presenti in atti nel fascicolo di primo grado dell’odierna ricor- rente,che per agevolare il compito del relatore si allega nuovamente alpresente ricorso al doc. n. 4), la Società evidenziava l’intervenuta formazione- in data 25 novembre 2013 - del silenzio assenso di cui all’art.1, co mma 540 L. n. 228/212 sull’istanza di sospensione pro- posta(in relazione all’atto di pignoramento presso terzi n. 097 2013 53300000 84009 ed alla sottesa cartella di pagamento » . Taledomanda doveva essere formulata a pena di decadenza nel ri- corsointroduttivo del giudizio, e non poco prima della discussione il 13giugno 2014 e decisione della controversia con sentenza deposi- tatail 16 giugno 2014. 4.2.

In ogni caso, la prospettazione di parte è anche radicalmente infondatanel merito. Laricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall’art. 1,commi 537 e ss., L. n. 228/2012 , la quale prevede la possibilità di richiedere , entro novanta (ora sessanta ) giorni dalla notifica dell’attoesattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa , la sospensione immediata delle proce- dure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società incaricati della riscossionedei tributi se ricorre una delle condizioni ostative del cre- ditoazionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f) , comma 538, dellaLegge n. 228/2012.

All’attodella ricezione della dichiarazione, l’agente della riscossione devesospendere immediatamente la procedura e , entro i dieci giorni successivi,deve inoltrare l’istanza all’ e nte creditore sul quale grava l’onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate. Decorso il terminedi ulteriori sessanta giorni, l’ e nte impositore è tenuto, con propriacomunicazione, a confermare al contribuente la correttezza dell’apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlo della inido- neitàdella stessa. Continuala ricorrente, n el caso in cui l’ e nte impositore ometta l’invio dellegià menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussi informa- tivi,il comma 540 prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventigiorni dalla data di presentazione della dichiarazione deldebitore al concessionario della riscossione, le partite sono an- nullate,con l’automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione deicorrispondenti importi dalle scritture patrimoniali del medesimo.

Nel caso di specie, è pacifico il fatto che il 19 aprile 2013 l’Europa Automotive,avvalendosi di detta procedura, ha presentato all’Equi- taliaSud S.p.a. relativamente a ll’ att o di pignoramento, contenent e lepretese creditorie oggetto dell’intimazione di pagamento per cui è causa,un’ istanz a di sospensione ex art. 1, co mma 537 e ss., della L.n. 228/2012 ai sensi delle lett.

a) e f) dell’a r t. 1, comma 538, della L.n. 228/12. Poiché tal e istanz a , secondo la società, non è stat a riscontrat a né dall’ente impositore né dall’Agente della Riscossione nei termini di legge,ai sensi del successivo comma 540, si sarebbe consolidato il “silenzio- assenso” di cui al sopra citato art. 1, co mma 540, L. n. 228/212con conseguente annullamento di diritto de i crediti oggetto delpignoramento e , dunque , anche del credito per cui pende il pre- sentegiudizio. Conriferimento alle istanze inviate in data 13 marzo 2013, l’ultimo dei duecentoventi giorni disponibili per rispondere sarebbe stato il 19 ottobre 2013 mentre , con riferimento all’istanza inviata in data 19 aprile 2013 , l’ultimo giorno utile sarebbe stato il 25 novembre 2013. 4.3.La prospettazione complessiva della società non può trovare ac- coglimento, alla luce della giurisprudenza della Sezione (v.

Cass. Sez.5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019 ) . I n tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospen- sioneex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere rispostadall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni pre- vistodal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi postia fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintivedella pretesa tributaria. Il Collegio condivide tale principio didiritto e, non solo va considerata anche una risposta tardiva, ma l’effettodi annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanzeche, altrimenti, finirebbero per essere meramente strumen- talie defatigatorie. 4.4.

Infatti, in tema di riscossione mediante ruolo (cfr. Cass. Sez.5, ordinanza n. 10939 del 23/04/2024 , al contribuente è rico- nosciutala facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenerel'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata indifetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguar- dareil principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscos- sione. N e deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensionetipizzate all'art. 1, comma 538, lett. a) - f), della l. 228 del2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quantoriferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad atti- vità dell'agente della riscossione, al quale resta comunque deman- datauna delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamentedilatorie. 5.Con il quarto motivo viene prospettata, in relazione all’ art. 360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 e 112 cod. proc. civ. , pernon essersi il giudice pronunciato sulla questione .

Laricorrente rende noto di aver dedotto, sin dal primo grado di giu- dizio,la difformità del provvedimento notificato rispetto all’archetipo delineatodall’art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 . A lla stregua del dispostol’a gente della riscossione dev e tassativamente indicare:

a) l’ufficiopresso il quale è possibile ottenere informazioni complete in meritoall'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedi- mento;b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possi- bile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’au- torità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impu- gnabili(cfr. pp. 14 - 15 del ricorso introduttivo). Consuccessivo atto d’appello la società ha dedotto l’illegittimità della sentenzaper non aver i giudici rilevato gli ulteriori vizi degli atti im- pugnati, quali l’omessa indicazione del responsabile del procedi- mento di iscrizione a ruolo e del responsabile del procedimento dell’intimazione(pp. 13 - 15 dell’atto di appello). 6.La censura è inammissibile, poiché la ricorrente non ha riprodotto l’atto notificato come necessario (Cass.

Sez. 5, ordinanza n. 31038del 30 /11/2018 ) e funzionale alla comprensione del motivo e,quindi, non consente alla Corte di valutare la decisività della cen- sura. 7.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotatea debito .