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Ordinanza — n. 32310/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows customs agency's appeal, ruling royalties must be included in customs value if the licensor controls the manufacturer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32310/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Customs Agency's appeal against a lower tribunal's decision regarding the customs value of imported goods. The agency argued that royalty payments should be included in the taxable value when the licensor exerts control over the manufacturer, a condition the lower court failed to properly assess. The court found the lower tribunal's reasoning insufficient and generic, ordering the case to be remitted for a new examination based on the specific contractual clauses presented.

Regesto Legislator

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Articles 143, 157, 159, 160 of Regulation (EC) No 2454/2001; Royalties must be included in customs value if the licensor controls the manufacturer and demands payment as a condition of sale.

Parole chiave

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customs value determination royalties inclusion licensor control DAC regulation import duty base tax tribunal review remittal for new trial obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Articles 143, 157, 159, 160 of Regulation (EC) No 2454/2001
Tale ultimo specifico profilo è anzitutto chiarito dall’art. 143, par.1, lett.
Annex 23 to Regulation (EC) No 2454/2001
Article 360(3) of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29423/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MOVIMODA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA C/O STUDIO DEIURE VIA SAVOIA 37, presso lo studio dell’avvocato ZOCCALI ANDREA (ZCCNDR73M15H224M) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COLUCCI BENEDETTO (CLCBDT80B11A509Y), CASO NICOLA (CSANCL73L15L049Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 933/2019depositata il 01/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano, avviava una verifica nei confronti di Guess Europe Sagl, società licenziataria del gruppo Guess. Attraverso la verifica in parola si mirava ad accertare la regolarità e veridicità degli elementi assunti a base dell'imposizione fiscale, con particolare riguardo al valore dichiarato in dogana, avuto riguardo ad operazioni di importazione effettuate dalla predetta Guess Europe nell’anno 2011.

Emergeva che al valore delle merci a marchio Guess importate in Italia non veniva sommato l’importo dei diritti di licenza, c.d. royalties, che la Guess Europe, quale licenziataria, era tenuta a corrispondere alla capogruppo statunitense Guess Inc, secondo una percentuale ancorata alle vendite effettuate in Europa. Sul PVC di cui Guess Europe era resa destinataria, veniva successivamente basato dall’Agenzia nei confronti di Movimoda s.p.a., rappresentante indiretto di Guess Europe, un avviso di rettifica dell'accertamento per l'anno 2011; veniva, inoltre, emesso nei confronti della rappresentante un correlato provvedimento di irrogazione di sanzioni.

Movimoda proponeva due separati ricorsi avverso i due atti. Le impugnazioni venivano accolte dalla CTP di Milano. Il successivo appello erariale, incentrato in principalità proprio sul profilo della omessa inclusione nel valore doganale delle royalties correlate alle vendite dei prodotti a marchio Guess, veniva rigettato L'Agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. La Movimoda resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia adduce la violazione del combinato disposto degli articoli 143,157,159 e 160 Regolamento Comunità Europea del 2 luglio n. 2454 DAC, nonché dell'allegato 23 DAC, in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc, per avere la CTR apoditticamente affermato che il potere della licenziante fosse limitato ad un mero controllo di qualità dei prodotti in assenza di alcuna facoltà di orientamento e condizionamento dell'autonomia della licenziataria e dei terzi fabbricanti.

La censura è fondata. È particolarmente opportuno premettere all’esame del mezzo la ricognizione delle disposizioni unionali (CDC e DAC) che risultano applicabili nella causa, quindi in particolare: -l’art. 29, CDC, che prevede che «il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute»; -l’art. 32, par. 1, .. lett. c), CDC che dispone «Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’art. 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate .. i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare»; -l’art. 157, par. 2, DAC, che dispone «Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: -si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa»; -l’art. 159, DAC che dispone «Al prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: -il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti soggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, -le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e -l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore»; -l’art. 160, DAC, che dispone «Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento».

Da tale quadro normativo, in sostanza, si desume che: - in generale, di norma i diritti di licenza (royalties) non implementano la base imponibile delle operazioni di importazione (valore in dogana delle merci), a meno che la loro corresponsione non rappresenti una vera e propria «condizione della/per la vendita» dei prodotti importati; -più in particolare, qualora si tratti di diritti di licenza di merci incorporanti un marchio commerciale o di fabbrica, l’inclusione degli stessi nel valore doganale delle merci importate e rivendute senza particolari lavorazioni ulteriori dipende dalla circostanza giuridico fattuale che l’acquirente/importatore non possa acquistarle se non da fornitori legati al venditore e se questi o una persona ad esso legata ne chieda il pagamento.

In altri termini dunque ed in sintesi, per costituire base imponibile doganale (daziaria ed IVA), il pagamento, diretto ovvero indiretto, delle royalties al titolare del diritto deve essere una condizione necessaria dell’acquisto dei prodotti “marchiati”; se tali beni sono prodotti da un terzo, esso deve avere un “legame” con il licenziante/creditore della royalty. Tale ultimo specifico profilo è anzitutto chiarito dall’art. 143, par.1, lett.

e) ed allegato n. 23 delle DAC, nel senso che il licenziante controlli direttamente o indirettamente il venditore/produttore delle merci e che «Si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere su valori di costrizione o di orientamento sulla seconda». Fatte queste doverose premesse in diritto, deve convenirsi con la ricorrente che il giudice tributario di appello non ha fatto corretta applicazione di tale normativa unionale alle fattispecie concrete oggetto della lite.

La CTR, infatti, non ha esaminato, puntualmente, il contesto contrattuale dedotto in lite, ma si è limitata a generiche ed apodittiche affermazioni. L’agenzia fiscale ricorrente, con piena autosufficienza, di contro ha riportato le clausole contrattuali specifiche dalle quali, letteralmente, si possono quantomeno valutare la sussistenza dell'una e dell'altra condizione poste dalla normativa doganale uniforme ai fini dell'inclusione dei diritti di licenza nella base imponibile dei diritti di confine. A causa dell'omessa considerazione di tali clausole la sentenza impugnata ha quindi falsamente applicato sia le disposizioni codicistiche interne sia quelle del plesso normativo unionale CDC/DAC evocate con il mezzo in esame.

Il ricorso va, in definitiva, accolto. Conseguentemente la sentenza va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame,alla