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Ordinanza — n. 32306/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows INPS appeal against Spoleto's ICI tax exemption, ruling that long-term non-use indicates loss of instrumentality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32306/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against Spoleto's tax exemption decision, overturning the lower court's ruling. The INPS argued that the property's decade-long lack of use proved the cessation of its instrumental purpose for protected activities. The court agreed, holding that prolonged non-use serves as an indicator of lost instrumentality, thereby denying the tax benefit.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 546/1992; Art. 63 comma 4 D.Lgs. 546/1992: Prolonged non-use of a property constitutes an indicator of the cessation of its instrumental purpose, thereby precluding the recognition of tax exemptions for protected activities.

Parole chiave

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ICI tax exemption instrumentality of property non-use indicator cessation of purpose tax appeal procedure imposte comunali incasso dei contributi di mantenimento compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo motivo l ’ente locale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
intema di istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs.
Art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D.
Art. 7 comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 546 del 1992
come noto, infatti, in tema di ICI l'esenzione dall'imposta prevista dall’art. 7 comma 1, lett.
L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. b)
213, art. 1, comma 71, lett.
art. 384 cod. proc. civ
non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28976 del 18/10/2023
Cass. n. 28976 del 18/10/2023 ; Cass.
Cass. n. 27736 del 2022
28976 del 18/10/2023 ; Cass. n. 27736 del 2022; Cass.
Cass. n. 27823 del 2018
Cass. n. 9768 del 2017
n.27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017); 1.4.
Cass. n. 20515/2016
Cass. n. 20515/2016); 1.10.
Cass. n. 3445/2021
Cass. n. 3445/2021); -e a detta conclusione mena (anche) la disposizione di interpretazione autentica di cui alla l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27586-2022R.G. proposto da: COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresentae difende giusta procura speciale in allegato al ricorso; -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato GIUSEPPE FIORENTINO e dall’Avvocato DANIELA ANZIANO, ed elettivamente domiciliat o in Roma, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; -controricorrente- avverso la sentenza n. 144 /2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’UMBRIA, depositata il 21 / 4 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/9/2024dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO .

RILEVATO CHE il Comune di Spoleto propone ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 9100/2020, aveva respintol’appello del Comune avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Perugia, con cui era statoparzialmente accolto il ricorso proposto dall’ Istituto Nazionale d ella Previdenza Sociale (INPS)avverso avviso di accertamento emesso dal Comune a titolo di ICI 2010; l’INPS resiste con controricorso; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo l ’ente locale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D. Lgs. n. 546/1992» per averela Commissione tributaria regionale erroneamente «consentito la produzione documentale della relazione tecnica da parte dell’INPS in un giudizio … a struttura “chiusa” … (ed ave re )… poi fondato sulla stessa il proprio ragionamento teso a riconoscere l’esclusione da imposta, per l’immobile di Piazza Carducci, sul presupposto della conservazione della destinazione pur a fronte del suo mancato utilizzo ultradecennale»; 1.2.la censura è fondata; 1.3. intema di istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovidocumenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolaredocumentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore(cfr.

Cass. n. 28976 del 18/10/2023 ; Cass. n. 27736 del 2022; Cass. n.27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017); 1.4. nel caso in esame, dunque, l’INPS ben avrebbe potuto produrre la documentazione rivolta a dimostrare le cause del mancato utilizzo dell’immobilee la sua perdurante destinazione a fini assistenziali sino al grado di appello,mentre la ricorrenza dei presupposti per poter derogare al divieto di nuove attività probatorie nel giudizio di rinvio non risulta essere stata neppure allegata, né peraltrola sentenza di appello era stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda, avendo la Corte di legittimità disposto la cassazione conrinvio rilevando che i Giudici di appello avevano «completamente omesso il doveroso accertamento sulle ragioni effettive del "mancato utilizzo" dell'immobile onde verificare se tale circostanza fosse o meno stata idonea ad incidere sulla destinazione dell'immobile»; 1.5. alla luce di quanto precede la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati da questa Corte nella sua consolidata giurisprudenza, dando ingresso alla produzione di nuovidocumenti (perizia tecnica) , che non erano stati offerti nelle precedenti fasi di merito, e fondando esclusivamente su questi ultimi la decisione di rigetto dell’appello affermando che , in base alle suddette risultanze istruttorie, «la mancata utilizzazione dell’immobile di Piazza Carducci non …(aveva)… comportato la perdita del diritto all’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1,d.lgs. n. 504 /1992, poiché non …(era)... stata determinata da cause riconducibili a volontà di mutamento della destinazione o di cessazione della strumentalità del bene»; 1.6. per completezza, comunque, è opportuno evidenziare che la documentazione in questione, da quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, risultava inidonea a dimostrare la perdurante strumentalità del bene all'esercizio delle attività protette, così come espostodal ricorrente col secondo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione dell’art. 7, primo comma, lett.

i) cit. in relazione all’utilizzo dell’immobile – costituente il requisito oggettivo per beneficiare dell’esenzione – in funzione del concreto ed effettivo svolgimento delle speciali attività indicate dal Legislatore; 1.7. la Commissione tributaria regionale ha infatti evidenziato che dapprima i lavori di ristrutturazione , iniziati a partire dal 1985, per la «riconversione dell’immobile, finalizzato alla realizzazione di una casa di riposo per anziani»,furono «bloccati per oltre un decennio da un contenzioso giudiziario con la ...appaltatrice e poi si arenarono definitivamente anche per lo scadere delle concessioni edilizie», successivamente sull’immobile furono eseguite unicamente «opere di manutenzioneordinaria, necessarie al fine di preservare la sicurezza dell’immobile...

» ed infine «con atto del 30/10/2018, l’immobile ...(era)...stato conferito in proprietà al Fondo i3 - SILVER, gestito da Invimit SGR S.p.a., che ...(aveva)... modificato la destinazione d’uso dell’immobile da strumentale a reddito»; 1.8. emerge dalle suddette affermazioni che il protratto mancato utilizzo effettivo dell'immobile risultava indizio della cessazione della strumentalità del bene, come confermato anche dalla successiva dismissione dell’immobile in favore di una società commercialeper il suo utilizzo a fini reddituali; 1.9. come noto, infatti, in tema di ICI l'esenzione dall'imposta prevista dall’art. 7 comma 1, lett.

i) del d.lgs. del 1992, spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all'esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo previsione normativa (cfr. Cass. n. 20515/2016); 1.10. in particolare, il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una «causa» che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all'esercizio delle attività protette, atteso che, pur essendo vero che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene (cfr.

Cass. n. 3445/2021); -e a detta conclusione mena (anche) la disposizione di interpretazione autentica di cui alla l. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. b), alla cui stregua «gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.»;

2. quanto sin qui illustratocomporta l’accoglimento del ricorso;

3. non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

4. le spese di lite vanno compensate tra le parti, quanto ai gradi di merito, e, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza della controricorrente quanto al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dell’entecontribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna l’entecontroricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso i