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Ordinanza — n. 32291/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for omitting examination of taxi average trip arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32291/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's appeal judgment regarding Marco Caldari's tax dispute over taxi income. The lower court had reduced assessed revenue but failed to examine the arbitrariness of the 'average trip' factor used in calculations. The court ruled that this omission violated procedural requirements and the burden of proof, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 2729 c.c.: The appellate court must explicitly examine all contested factual elements; failure to assess the arbitrariness of a key parameter like the average taxi trip constitutes a violation of the duty to reason and requires cassation.

Parole chiave

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tax appeal procedure average trip arbitrariness burden of proof duty to reason taxi income assessment ricalcolo del reddito rettifica delle detrazioni calcolo del reddito da valido

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con i l primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in riferi- mentoall’art. 360 , comma 1 , n.
Art. 2729 c.c.
Art. 370 comma 1 cod. proc. civ.
12 , costituita ai soli fini dell'e- ventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensidell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ. ;
art. 370 comma 1 cod. proc. civ
12 , costituita ai soli fini dell'e- ventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensidell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 16785 del 2021
Cass. Sez. 5, n. 17349 del 2020
Cass. Sez. 5, 33042 del 2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11383 /2022 R.G. proposto da CALDARI MARCO , rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Siccardi (PEC:silvia.siccardi@ordineavvocatirimini.it), elettivamente domici- liatopresso il suo studio in Roma, via Po n.2 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 , costituita ai soli fini dell'e- ventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensidell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ. ;

–resistente – Oggetto:IVA, II.DD. - ac- certamentoanalitico-in- duttivo– taxi – corsa me- dia avversola sentenza n. 1273 / 8 / 21 della Commissione Tributaria Re- gionaledell’Emilia-Romagna, depositata in data 27 . 10 .20 21 , non no- tificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Con sentenza n. 1273 / 8 / 21 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagnarigettava l’appello principale di Marco Caldari e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate propost i avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini n.378/1/17con la quale il giudice aveva parzialmente accolto il ri- corso introduttivo avverso l’ avvis o di accertamento n. THU01S100976/2015 per II.DD. e IVA relativ e all’anno di imposta 2011.

Lacontroversia traeva origine da un avviso di accertamento ex artt. 39, comma 1 , lettera d) , e 41 bis d. P . R . n. 600/1973, nei confronti delricorrente, svolgente attività di taxista , con ridetermina zione dei ricavidagli euro 31.056 dichiarati per il periodo di imposta a gli euro 46.121,40 accertati, con conseguente rettifica in aumento del red- ditod’impresa. Ilprovvedimento veniva impugnato dal contribuente avanti alla CTP di Rimini, eccependo l’illegittimità dell’atto per difetto di sottoscri- zione, la mancata consegna del PVC, l’assenza dei presupposti ri- chiestiper l’utilizzo dell’accertamento parziale ex articolo 41 - bis cit. , la non assoggettabilità all’IRAP dell’attività di taxista e , comunque , l’erroneitànel merito dell’accertamento.

Ilgiudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, rigetta nd o ognidoglianza procedurale e, nel merito , rid ucendo l’accertamento deiricavi per il periodo di imposta ad euro 40.769, somma già pro- posta nel procedimento di adesione e non accettata. La decisione venivaconfermata dal giudice d’appello.Avversotale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassa- zione, affidato a due censure , mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di di- scussionedella causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ. .

Consideratoche:

1. Con i l primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in riferi- mentoall’art. 360 , comma 1 , n. 5 cod. proc. civ., l’ illegittimità della sentenzaper omesso esame da parte dei giudici di appello della ri- levata arbitrarietà della corsa media del taxi, fatto decisivo e di- scussotra le parti . 2.La censura è inammissibile per la sua tecnica di formulazione. Si legge nel ricorso, a pag. 7: « La Sentenza impugnata – già tra- scrittain parte qua al precedente punto 9 – ha invece omesso di esa- minarela questione dell’arbitrarietà della “corsa media” come con- testatadal ricorrente » .

Il ricorrente non deduce perciò un fatto sto- rico,bensì una questione giuridica, in termini inammissibili nel con- testo di una doglianza articolata ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ.. 3.Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , cod. proc . civ., la violazione e falsa applicazione degliartt.39, comma 1, lett . d ) , del d .P.R. 600 del 1973 , 62 - sexies d. l . 331 1993 , conv . in legge 427 / 93 , e 2729 c od. c iv. Secondo il contribuente, il mero riferimento da parte de lla s entenza alle sole tariffecomunali dei t axi senza una esplicazione circa la corsa media allaquale tali tariffe sono state commisurate per giungere alla retti- ficadei ricavi avrebbe violato i precetti normativi in tema di onere probatorioe di presunzioni applicabili alla fattispecie. 4.La doglianza è fondata . 4.1.

La CTR nel merito alle pagg.5 e 6 afferma: « con riferimento infineal merito della quantificazione dei ricavi, si osserva che la sen- tenzadi primo grado ha già ridotto l’accertamento, giustamente te- nendoconto dei cd. tragitti a vuoto per il rientro dalle corse e ridu- cendo quindi il numero di corse giornaliere inizialmente accertate.Ciò posto, non può essere accolta l’ulteriore richiesta di riduzione formulata dall’appellante, atteso che per il resto è stato corretta- mentefatto riferimento alla tariffa comunale di euro 1,3 al kilometro, alcosto dello scatto apertura del tassametro di euro 4,8, nonché al costodi euro 2 per il diritto di chiamata radio taxi, senza nemmeno applicare le maggiorazioni per le corse notturne o festive ed i sup- plementiper il trasporto bagagli » . 4.2.Il giudice conferma la ripresa nel merito dopo aver argomentato solo sul prezzo al chilometro della corsa, ma sul l’ulteriore fattore dell’operazione come contestata dall’Amministrazione finanziaria , ossia la questione della “corsa media” , non compie alcun accerta- mento. 5.Tale passaggio motivazionale è necessario , perché d a un lato la giurisprudenzadella Corte in materia ha più volte fatto riferimento alcriterio della corsa media del taxi (Cass.

Sez. 5, 16785 del 2021; Cass.Sez. 5, n. 17349 del 2020; Cass. Sez. 5, 33042 del 2019) e, dall’altro,secondo quanto riportato con adeguata specificità e loca- lizzazione nel ricorso, la questione è stata posta nel presente pro- cessofin dal l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non vi è dubbionemmeno che l’accertamento sia stato basato anche su que- stodato. 6.Il giudice d’appello ha ragionato solo sul prezzo medio della corsa , manon ha compiuto alcun accerta mento circa la percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato .

C osì ope- rando, ha implicitamente in parte qua fatto ricorso ad un ragiona- mentopresuntivo che ha omesso la verifica della gravità e della con- cordanzadegli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare. Il riferimento alla “corsa media” dev’essere ancorato su undato che, per essere credibile e, quindi, idoneo a garantire il re- quisito della gravità del ragionamento presuntivo ai sensi dell'art.2729 cod. civ., sia supportato dalla dimostrazione della sua ricor- renza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento.7.Nel caso di specie , il giudice , confermando l'utilizzabilità del sud- detto parametro senza verificarne l'attendibilità ed omettendo di esaminarei rilievi critici svolti dal contribuente anche in merito alla correttezzadella sua applicazione nel calcolo matematico, è incorso nellaviolazione denunciat a dal motivo di ricorso in disamina . 8.La sentenza impugnata è perciò cassata e, p er l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado dell ’Emilia - Romagna,in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo e per la liquidazione delle spese di lite .

P.Q.M.

LaCorte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile ilprimo, cassa la sentenza impugnata in rela