Cassation court remands case to lower court regarding taxpayer standing to claim VAT refund for OGSE charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that ordered a VAT refund for electricity system charges. The taxpayer argued these charges were not part of the VAT base, while the Agency claimed it lacked standing to sue for a refund. The court found the legal issue regarding the nature of these charges and the taxpayer's right to act directly against the tax authority required further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 2 e 19 DPR 633/1972; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The court establishes that when a case involves the reconstruction of the legal nature of specific charges and the taxpayer's right to claim a direct refund, the matter must be remitted for public hearing to ensure proper legal development.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20871/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; -ricorrente- contro ISTITUTO CLINICO MATERDOMINI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv.Prof. Guglielmo Fransoni e dall’Avv. Rossella Suraci, elettivamente domiciliata presso lo Studio del prof. avv. Fransoni corrente in Roma, alla Via Crescenzio n. 2 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1067/2023depositata il 20/03/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa In data 10 febbraio 2021, la Società Istituto Clinico Mater Domini presentava, all’Agenzia delle Entrate istanza per ottenere il rimborso dell’IVA versata in relazione alla parte della base imponibile della somministrazione di energia elettrica costituita dagli OGSE (oneri generali afferenti al sistema elettrico), pari, per l’anno 2019, ad Euro 63.262,61. La società sosteneva l’esclusione degli oneri in questione dalla base imponibile IVA.
In data 4 marzo 2021, veniva notificato alla società provvedimento di diniego, prot. n. 30073, relativo alla predetta richiesta di rimborso. La società presentava ricorso avverso il diniego, che veniva rigettato, con sentenza n. 408/02/2021, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, con la sentenza n. 1067/19/2023, depositata in data 20 marzo 2023, ha accolto, invece, l’appello della contribuente, disponendo il rimborso dell’IVA versata di Euro 63.262,61 e compensando le spese di giudizio.
Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 2 e 19 del DPR 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., palesandosi in capo all’Istituto Clinico Materdomini la carenza di legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’importo versato in rivalsa pari all’IVA liquidata nelle fatture relative agli acquisti di beni e servizi forniti dal soggetto passivo d’imposta.
Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 del DPR 633/1972 in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente assunto che l'obbligo per i consumatori finali di pagare gli OGSE prescinde dal rapporto di somministrazione di energia elettrica, con la conseguenza che detti oneri avrebbero natura fiscale e come tali non potrebbero costituire base imponibile ai fini IVA. La questione investita dalla controversia attiene alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’IVA che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettrica sul presupposto che non avrebbero dovuto essere considerati, ai fini della determinazione della base imponibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd.
“OGSE). La questione si mostra di rilevante portata nomofilattica e, implicando anche la ricostruzione dell’esatta natura giuridica degli oneri de quibus e dei corollari da essa discendenti postula il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per