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Ordinanza Interlocutoria — n. 32281/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders reconstruction of missing tax suspension request document and remands case for new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32281/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the taxpayers' request to reconstruct a missing tax suspension document that was filed but absent from the official file. While the tax agency argued the lower court erred by ruling on decadenza sua sponte, the primary procedural issue was the absence of the specific evidence required to verify the suspension. Consequently, the Court ordered a new hearing to allow the parties to produce the missing document and present arguments based on its contents.

Regesto Legislator

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Art. 112, 113 c.p.p.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: In the absence of specific civil procedure rules for reconstructing judicial acts, the Court may analogically apply criminal procedure norms to order the production of missing documents, ensuring the principle of contradiction is maintained before ruling on the merits.

Parole chiave

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reconstruction of missing documents analogical application of criminal procedure principle of contradiction tax suspension request remand for new hearing nozione di doppia imposizione riscossione di tasse computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.p.
civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 113 c.p.p.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art.
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
600/1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, non operando il raddoppio dei termini in quanto la documentazione depositata provava che non vi fossealcuna iscrizione di procedimenti penali in corso mentre l’art.
Art. 4 d.lgs. n. 74/2000
633/1972, dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, in quanto ai fini della tempestività dell’accertamento non occorre la effettiva presentazione della denuncia ma solo l’astratta configurabilità del reato.
R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071
art. 112 cod. proc. civ
civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art.
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
633/1972, dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, in quanto ai fini della tempestività dell’accertamento non occorre la effettiva presentazione della denuncia ma solo l’astratta configurabilità del reato.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/10/2020, n. 21571
Cass. 07/10/2020, n. 21571, Cass.
Cass. 28/04/2022, n. 13416
21571, Cass. 28/04/2022, n. 13416 ex plurimis).
Cass. 19/04/2010, n. 9269
2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale» (Cass. 19/04/2010, n. 9269, in fattispecie relativa alla ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita; cfr.
Cass. 21/01/2019, n. 1524
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Testo completo

INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25488/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro COMEDIL S.R.L., PEREZ SEBASTIANO, VINCI RITA, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Lavaggi in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. glavaggi@pec.seriviziposta.it.; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2903/2016 depositata in data 8/09/2016; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 20/09/2024dal consigliere dott.

Federico Lume ; Ricostruzione atti udito il sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe che ha concluso perl’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Siracusa , emetteva un avviso di accertamento, a fini Ires, Irap e Iva, nei confronti della Comedil s.r.l., per l’anno di imposta 2006, recuperando a imposizione maggior imponibile per l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ritenendo che il conto socic/finanziamenti fosse stato utilizzato per operazioni commerciali senza fattura.

L’Agenzia inoltre emetteva separati avvisi di accertamento nei confronti dei due soci della società, Sebastiano Perez e Rita Vinci, ritenendo operante la presunzione di distribuzione ai soci, data la ristretta base societaria.

2. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa rigettava i ricorsi della società e dei soci.

3. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva i distinti appelli, previa loro riunione; in particolare riteneva che l’amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento, ai sensi dell’art. 43,comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, non operando il raddoppio dei termini in quanto la documentazione depositata provava che non vi fossealcuna iscrizione di procedimenti penali in corso mentre l’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015 dispone che il raddoppio non operi qualora la denuncia da parte dell’Agenzia o della Guardia di Finanza sia stata presentata o trasmessa all’AG oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base didue motivi. I contribuenti resistono con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del20/09/2024.Il sostituto Procuratore g enerale dott. Alessandro Pepe ha rassegnato conclusioni scritteper l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la CTR pronunciato di ufficio la decadenza dell’amministrazionedal potere di accertamento, senza che la società avesse nulla eccepito al riguardo, in quanto l’eccezione in tal senso era stata avanzata solo dai soci nei relativi giudizi.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, in quanto ai fini della tempestività dell’accertamento non occorre la effettiva presentazione della denuncia ma solo l’astratta configurabilità del reato.

2. Dal registro informatico di cancelleria risulta depositata da parte controricorrente in data 7/06/2019 una istanza di sospensione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 119 del 2018, con allegati; tali documenti non risultano presenti nel fascicolo processuale. Deve pertanto disporsi la ricostruzione del documento mancante (cfr. Cass. 07/10/2020, n. 21571, Cass. 28/04/2022, n. 13416 ex plurimis). In materia, questa Corte ha già affermato che «In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen.

L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale» (Cass. 19/04/2010, n. 9269, in fattispecie relativa alla ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita; cfr. altresì Cass. 21/01/2019,n. 1524). Pertanto,si deve concedere un termine alla parte interessata per la produzione di copia del documento in questione, rinviando a nuovo ruolo.

La fissazione di successiva nuova udienza, con la conseguente possibilità di depositare memoria, garantirà comunque alla controparte e al PG il contraddittorio all’esito della ricostruzione.

P.Q.M.

concede ai controricorrenti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di copia dei predetti documenti ai fini della ricostituzione del fascicolo; rinvia la causa a nuovo ruolo all’esito della scad