Cassation court remands tax case to lower court regarding debt extinguishment and prescription interruption evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the tax dispute to a new hearing role rather than dismissing the appeal. The appellant argued that the lower court failed to evaluate evidence proving the interruption of the prescription period for tax credits from 2001 and 2002. Although the appellant declared adherence to a debt extinguishment scheme, the court required the tax agency to verify the actual payment and document the conditions for this benefit before declaring the matter moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2934, 2944, 2946, 2948 c.c.: When a party invokes a debt extinguishment scheme, the court must first verify the factual effectiveness of the payment and the legal prerequisites for the scheme before declaring the subject matter of the dispute moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11853/2022 R.G. proposto da : MANTEGNA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio SCISCA, del Foro di Patti, elettivamente domiciliato in cancellerie, dichiaratosi disponibile a ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notifiche di legge all’indirizzo PEC giorgio.scisca@avvocatipatti.it, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata negli uffici di quest’ultima, in Roma, Via Portoghesi, n. 12 -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 9514/2021depositata il 27/10/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Vicenzo Mantegna ricorreva, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, avverso l’intimazione di pagamento n. 295201690044806830, notificatagli il 5 giugno 2016, in forza della quale l’Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessivamente ammontante ad € 23.143,00, in relazione ad una prodromica ed asseritamente notificata cartella di pagamento n. 29520060006160337000, contenente importi finalizzati al “recupero di crediti d’imposta incremento occupazionale” afferenti agli anni 2001 e 2002.
La CTP di Messina rigettava il ricorso. Veniva successivamente respinto anche l’appello del Mantegna, che ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata e/o omessa e/o errata valutazione della produzione documentale allegata da riscossione sicilia s.p.a. ai fini della prova dell’interrruzione del termine prescrizionale. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2944, 2946 e 2948 c.c. e, segnatamente, l’errata applicazione delle norme in materia di prescrizione con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione del tributo afferente al “credito d’imposta per l’incremento occupazionale” relativo agli anni 2001 e 2002.
Con nota del 23 settembre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di aver aderito a definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. Rottamazione quater ex art. 1, co. 231 e ss., L. n. 197 del 2022), avuto riguardo all’intimazione di Pagamento n°29520169004480683000 afferente alla cartella di pagamento n°29520060006160337000, rinunciando ai giudizi pendenti relativi ai carichi di riferimento; su questa premessa la ricorrente insiste nella declaratoria di cessazione della materia del contendere. Appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di esprimersi in ordine all’effettività del pagamento e alla sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata invocata dalla ricorrente, nonché di documentare il pagamento in parola, facendo pervenire le proprie conclusioni in ordine alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle Entrate di esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata invocata dalla ricorrente e sulla correlata richies