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Ordinanza — n. 32251/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal due to second instance court's failure to rule on statutory tax limitation defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32251/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's internal res judicata objection and granted the taxpayer's appeal. The taxpayer argued the tax collection notice was invalid due to late notification triggering statutory time limits for tax claims. The Court of Appeal had erroneously deemed this independent defense absorbed by other arguments, violating the right to a full trial. Consequently, the Court of Cassation quashed the appellate decision and remanded the case for a new examination of the tax limitation issue.

Regesto Legislator

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Art. 25 DPR 602/1973; Art. 36 D.Lgs 46/1999: When a tax collection notice is issued after the statutory limitation period, the taxpayer's claim for limitation is an autonomous ground of appeal that cannot be absorbed by other defenses and must be expressly examined by the appellate court.

Parole chiave

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tax collection limitation omitted appeal ruling autonomous appeal ground tax authority res judicata remand for new trial detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 25, comma 1, DPR 602/1973
La CTP rigettava il ricorso deducendo, in relazione all’eccezione di decadenza, l’incongruenza del richiamo all’art. 25 del d.P.R.
Art. 36, D.Lgs 46/1999
Rilevato che: 1.A seguito di liquidazione ex art. 36bis d.P.R.
Art. 112 cpc
Con l’unico strumento di impugnazione il contribuente deduce la «nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cpc, ai sensi dell’art.
Art. 360 n. 4 cpc
112 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, in ordine all’omessa pronuncia da parte della CTR su una parte della domanda d’appello, concernente la violazione degli artt.
art. 36bis d.P.R. n. 600/1973
Rilevato che: 1.A seguito di liquidazione ex art. 36bis d.P.R.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22811/2016R.G. proposto da: GRECO GAETANO, rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. Angelo Urrico, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sesto Fiorentino n. 41presso l’Avv. Fabrizio Ferrara; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrente – e RISCOSSIONESICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegataal controricorso, dall’Avv. Pietro Patti; –controricorrente – Riscossione coattiva - cartella di pagamento - eccezione di decadenza -omessa pronuncia avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, n. 3762 / 21 / 20 1 5 , depositata in data 4settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel16 ottobre 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

Rilevato che: 1.A seguito di liquidazione ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’Agenzia delle Entrate notificava a Gaetano Greco la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi modello Unico 2002, relativa all’anno 2001, poiché a fronte di un creditodi imposta per gli incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 pari ad Euro 66.932,81, il contribuente aveva utilizzato in compensazione il maggior credito pari ad Euro 103.271,57. Seguiva, quindi, l’iscrizione a ruolo della differenza, maggiorata di interessi e sanzioni.

L’Ufficio annullava in via di autotutela l’iscrizione a ruolo. Successivamente provvedeva a reiscrivere a ruolo il detto importo. Il contribuente impugnava l’atto di reiscrizione a ruolo innanzi alla CTP di Caltanissetta, che respingeva l’impugnazione. La Serit Sicilia s.p.a. notificava, quindi, al contribuente, la cartella di pagamento n. 29220070003530630 , attinente all a suddetta reiscrizione a ruolo. Il contribuente impugnava la cartella innanzi alla CTP di Caltanissetta rilevando, per quanto qui rilevi, la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria.

La CTP rigettava il ricorso deducendo, in relazione all’eccezione di decadenza, l’incongruenza del richiamo all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, essendo la cartella nella specie scaturita da un annullamento in autotutela, successivamente revocato.

2. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado di giudizio, innanzi alla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, riproponendo, tra l’altro, l’eccezione di decadenza ex artt. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e 36 d.lgs. n. 46/1999. La CTR confermava la decisione dei primi giudici, ritenendo legittimo il potere di revoca di un precedente atto illegittimo di autotutela, assorbiti gli ‘altri motivi di appello’.

3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. L’Agenziadelle Entrate e la Riscossione Sicilia s.p.a. hanno resistito con controricorso; l’Agenzia, in particolare, ha eccepito il giudicato interno sulla legittimità della reiscrizione a ruolo, affermata in altro giudizio dalla CTP di Caltanissetta con decisione divenuta definitiva in parte qua. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 16/10/2024.Il contribuente ha depositato, in data 4 ottobre 2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., contestando l’eccezione di giudicato interno sollevata dall’Ufficio. Considerato che:

1. Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di giudicato interno atteso che la decisione sulla quale l’Agenzia fonda l’eccezione (sent. n. 146/21/2011 della CTP di Caltanissetta) attiene, invero, alla legittimità della reiscrizione a ruolo, mentre nel presente giudizio si discute di decadenza dalla pretesa tributaria per essere stata la cartella di pagamento notificata tardivamente.

2. Con l’unico strumento di impugnazione il contribuente deduce la «nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, in ordine all’omessa pronuncia da parte della CTR su una parte della domanda d’appello, concernente la violazione degli artt. 25, co. 1, del DPR 602/73 e 36 del D.Lgs 46/99 per decadenza della pretesa tributaria, essendo stata la cartella di pagamento opposta notificata successivamente al 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè oltre il 31.12.2006».

Lamenta l’omessa pronuncia, da parte della CTR, sulmotivo di appello relativo alla decadenza dalla pretesa tributaria per essere la cartella di pagamento stata notificata tardivamente. La CTR, invero, aveva erroneamente ritenuto assorbiti gli altri motivi di appello (tra i quali, quello indicato nel motivo di ricorso). Il motivo è fondato. La CTR, ritenendo assorbiti i motivi di appello ulteriori rispetto a quello relativo alla legittimità della reiscrizione a ruolo di un importo precedentemente iscritto a ruolo con provvedimento annullato in via di autotutela, ed a quello della sussistenza dei presupposti della legittimità del recupero del credito di imposta indicato in dichiarazione in importo superiore al dovuto, non ha esaminato il motivo di appello relativo alla decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria per effetto della tardività della notifica della cartella.

Detto motivo, attinendo alla decadenza dalla pretesa tributaria o, recte, dalla facoltà di procedere alla riscossione coattiva della pretesa inverata nel ruolo , era, invero, dotato di autonomia ed andava, pertanto, esaminato (così come, tra l’altro, fatto dai giudici di prime cure). L’omessa pronuncia è, ovviamente, assorbente rispetto agli argomenti spesi dall’Agenzia (pag. 4 del controricorso, ovvero la decorrenza del termine di decadenza dallo sgravio indebito ed il ripristino della situazione originaria per effetto della revoca dello sgravio disposto in via di autotutela) per dimostrare la mancata maturazione della decadenza.

3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolt a ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare