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Ordinanza — n. 32247/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling annual VAT credit cannot offset quarterly payments due to timing mismatch.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal that had accepted a taxpayer's claim for offsetting annual VAT credit against quarterly payments. The taxpayer argued the offset was valid, but the court found the annual credit only became available in 2007, making it legally impossible to satisfy 2006 quarterly deadlines. Consequently, the court held that the taxpayer's failure to pay on time constituted a sanctionable delay, overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1243 comma 1 c.c.; Art. 13 comma 5 d.lgs. n. 471/1997; Art. 30 d.P.R. n. 633/1972: An annual VAT credit cannot be used to offset quarterly VAT payments due to the temporal gap between the credit's availability and the payment deadline, constituting a violation of law rather than a mere formal error.

Parole chiave

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VAT quarterly payments annual credit offset tax payment deadlines VAT compensation rules sanctionable delay temporal mismatch tax liability timing tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1243 comma 1 c.c.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 comma 1 c.c. nonché dell’art.
Art. 13 comma 5 d.lgs. n. 471/1997
nonché dell’art. 13 comma 5 d.lgs.
Art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Secondo l’art. 30 del d.P.R.
Art. 1 del d.P.R. n. 100/1998
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 comma 1 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 1243 comma 1 c.c
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 comma 1 c.c.
art. 13 comma 5 d.lgs. n. 471/1997
nonché dell’art. 13 comma 5 d.lgs.
art. 1243 c.c
100/1998, non possono ritenersi saldati, alle loro scadenze, tramite compensazione con il credito IVA emergente dalla successiva dichiarazione annuale, mancando tutti i requisiti di cui all’art. 1243 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23755 del 2015
ha confermato la decisione di merito di rigetto del ricorso del contribuente, che, non avendo presentato tempestivamente istanza di rimborso, aveva operato illegittimamente lacompensazione) (Cass. n. 23755 del 2015; Cass.
Cass. n. 16504 del 2016
23755 del 2015; Cass. n. 16504 del 2016).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2309/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro HONDA MAGAZINE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato INZERILLO ANTONIO (NZRNTN64L21H501I) rappresentata e difesa dall'avvocato MARICONDA ANDREA (MRCNDR63B11G568K); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5958/2015 depositata il 17/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. La Honda Magazine spa ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120110077092792 per sanzioni e interessi, relativi a tardivo saldo dell’IVA per aprile e settembre 2006, sostenendo di aver effettuato il pagamento in data 17.9.2007, attraverso compensazione con il credito IVA relativo al 2006, prima della scadenza dei termini di presentazione del modello unico 2007, cosicché non vi era stato alcun ritardato pagamento né un ostacolo all’attività di controllo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli, con sentenza n. 2481/2014, ha accolto il ricorso.

3. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello erariale ritenendo l’operatività della compensazione.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

5. Ha resistito con controricorso la contribuente che ha depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 comma 1 c.c. nonché dell’art. 13 comma 5 d.lgs. n. 471/1997 laddove la CTR aveva ritenuto operante alle scadenze infrannuali per il versamento periodico dell’IVA la compensazione con il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale; nel caso di specie, tale credito era disponibile soltanto dall’1.1.2007 e non poteva essere utilizzato per le liquidazionirelative ai mesi di aprile e settembre 2006 .

2. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. In primo luogo, secondo la contribuente la doglianza deduce non una violazione di legge ma un vizio motivazionale della sentenza, censurabile tramite il paradigma di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in questo caso precluso dalla cd. “doppia conforme”. Inoltre, la stessa osserva che la pretesa di cui alla cartella impugnata sarebbe preclusa da giudicato, perché in primo grado l’Ufficio aveva riconosciuto l’operatività della compensazione, sgravando parzialmente la cartella e chiedendo dichiararsi, relativamente allo sgravio effettuato, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio; la stessa CTP, con la sentenza n. 2481/2014, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nei limiti delle somme sgravate, accogliendo per il resto il ricorso. 2.1.

Il motivo di ricorso è ammissibile perché non pone una questione relativa alla motivazione ma deduce una violazione di legge, laddove la CTR ha giudicato infondata la pretesa per sanzioni e interessi derivante dal tardivo saldo IVA per aprile e settembre 2006, ritenendo comunque operante la compensazione con il credito della contribuente risultante dalla dichiarazione IVA annuale. 2.2. Da quanto dedotto in controricorso e in memorie, inoltre, non si evince neppure un giudicato interno preclusivo del motivo, perché è pacifico che lo sgravio riconosciuto in primo grado era stato soltanto parziale e non risulta che avesse riguardato la pretesa in oggetto.

3. Nel merito il motivo è fondato. 3.1. Secondo l’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972, se dalla dichiarazione annuale risulti un credito IVA a favore del contribuente, questi «…ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività». E’ evidente, quindi, che i debiti derivanti dalle liquidazioni periodiche infrannuali, da effettuarsi entro i termini di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 100/1998, non possono ritenersi saldati, alle loro scadenze, tramite compensazione con il credito IVA emergente dalla successiva dichiarazione annuale, mancando tutti i requisiti di cui all’art. 1243 c.c.

4. Né può ritenersi che si tratti di violazione meramente formale. 4.1. In tema d'IVA, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito di rigetto del ricorso del contribuente, che, non avendo presentato tempestivamente istanza di rimborso, aveva operato illegittimamente lacompensazione) (Cass. n. 23755 del 2015; Cass. n. 16504 del 2016).

5. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio della causa al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che de