Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary joinder of the company in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayers' cassation appeal because the lower court's judgment lacked the necessary joinder of the company in the proceedings. The taxpayers argued for the deductibility of expenses, but the tax authority contested this based on the commercial nature of the properties. The court ruled that under tax law, the unitary assessment of income requires both the company and its partners to be present, rendering the lower court's decision null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 DPR n. 917/1986; Art. 36 ter DPR n. 600/1973: In tax proceedings concerning the unitary assessment of income for partnerships, the joinder of the company is necessary; absence of such joinder renders the judgment null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14726 / 20 1 8 R.G. propost o da : Mauro Cardone (C.F. CRDMRA58C12F351U ) e Fiorella Milani ( C.F. NLNFLL46C57I480H), rappresentatie difesi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Roberta Canavese, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrenti – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 14726/2018a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL PIEMONTEn. 1713/ 1/ 20 1 7, depositata in data 27 / 11 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 16 ottobre 2024; Fatti di causa Mauro Cardone e Fiorella Milani impugnarono sei cartelle di pagamento, precisamente indicate in ricorso, emesse in seguito a controllo formale ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 delle dichiarazioni fiscali degli anni 2009, 2010 e 2011, da loro presentate in quanto soci della Ufficio s.s. La società ha riportato nella propria dichiarazione le deduzioni Irpef ex art. 16 bis Tuir per l’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia effettuata nel 2006 su parti comuni del condominio “casa Avagnina” sito in Carrù (CN), dove la società è proprietaria di due unità immobiliari.
L’ufficio accertò direttamente nei confronti dei socila quota di oneri da ciascuno di essi sostenuti, disconoscendone la deducibilitàin capo alla società, in quanto relativi a spese sostenute per unità immobiliari site in uno stabile a prevalente destinazione commerciale, e non residenziale. r.g. n. 14726/2018a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Altri contenziosi relativi alla deducibilità degli oneri riguardarono gli anni 2006, 2007 e 2008, e si conclusero tutti a sfavore degli odierni contribuenti. I contribuenti proposero ricorsi contro le cartelle menzionate dinanzi alla C.T.P. di Cuneo che, nel contraddittorio con l’ufficio, riuniti i procedimenti, lirespinsero, ad eccezione che per le sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento.
Su appello principale dei contribuenti e appello incidentale dell’ufficio, la C.T.R. respinse l’appello principale e, accogliendo quello incidentale dell’ufficio, escluse la buona fede dei contribuenti e, dunque, confermò le sanzioni portate dalle cartelle di pagamento. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. I contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione Il Collegio rileva, d’ufficio, la non integrità del contraddittorio.
E’consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 1472 del 22/01/2018, Rv. 647100 - 01) . Nel caso di specie,l’atto impoesattivo è stato notificato ai contribuenti ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto soci della società sempliceUfficio s.s. , ma non risulta essere stata evocata in giudizio anche la società. r.g. n. 14726/2018a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano Ne consegue che la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, ex art. 354 c.p.c., alla C.G.T. di primo gradodi Cuneo che procederà a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo,in