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Ordinanza — n. 32205/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal for omitting to rule on sole shareholder's personal tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32205/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax court decision that rejected a sole shareholder's tax assessment. The authority argued the lower court failed to address the shareholder's personal liability under specific tax regulations, focusing instead on the company's deregistration. The court found this omission fundamental, ruling that the lower court must now examine the shareholder's personal responsibility separately.

Regesto Legislator

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Art. 36 DPR n. 602/1973; Art. 360 c.p.c.: The court must rule on all relevant legal issues raised by the parties; failure to address the personal tax liability of a sole shareholder constitutes a violation of procedural law requiring cassation.

Parole chiave

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sole shareholder liability tax assessment appeal procedural omission personal responsibility tax authority appeal inoltro della dichiarazione fiscale omissione del contribuente omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 36 DPR n. 602/1973
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla rilevanza giuridica delle circostanze di fatto dedotte dall’Ufficio sia in primo che in secondo grado.
Art. 2495 c.c.
Angelo Napolitano 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e art.
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
rigettò il gravame, sostenendo la inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 28, comma 4, del d.lgs.
art. 112 c.p
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2495 c.c
Angelo Napolitano 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 8209 / 20 1 8 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTOr.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Massimo Gargiulo (C.F. GRGMSM 64E04F839M ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura allegata al controricorso, dall’Avv. Roberto Bocchini, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv.

Massimo Protoin via Spallanzani n. 22; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 8032 / 3/ 20 1 7 , depositat a in data 3/10/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate verificò che la Essedi Servizi s.r.l. unipersonale non provvide a presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette e iva, né effettuò versamenti d’imposta sin dal 2008.

L’ufficio rideterminò il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 63 del 1972ai fini Ires e Iva, notificando un avviso di accertamento a Massimo Gargiulo (d’ora in poi, anche “il contribuente”) quale autore della violazione. Impugnato l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. di Napoli, quest’ultima accolse il ricorso “nei limiti del bilancio di liquidazione”. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. rigettò il gravame, sostenendo la inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, essendogià stata alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. cancellata la società dal registro delle imprese.

Averso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i . r.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Resiste il contribuente con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla rilevanza giuridica delle circostanze di fatto dedotte dall’Ufficio sia in primo che in secondo grado.

In particolare, con l’atto di appello, l’Ufficio aveva dedotto che la tutela dell’ente impositore si estende al contribuente socio unico della società, oltre che legale rappresentante. La responsabilità personale del socio, dunque, sarebbe, in campo tributario, ben più ampia di quella prevista in sede civilistica dall’art.2495 c.c., ed i suoi confini sono definiti dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La C.T.R. avrebbe del tutto omesso di affrontare tale thema decidendum, affrontando solo la questione della applicabilità alla fattispecie di causa dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. 1.1.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha completamente omesso di decidere sulla questione della rilevanza, nel caso di specie, della responsabilità tributaria dell’odierno contribuente in base al disposto dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. r.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, è assorbito dall’accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio esaminando, sulla base dei motivi di appello, la legittimità dell’avvisodi accertamento in base all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte tributaria regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa com