Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of defense and procedural inadmissibility regarding calculation methods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the tax agency's appeal against a regional tax court decision confirming a taxpayer's income assessment. The agency argued the lower court lacked proper reasoning and applied incorrect calculation methods for profit margins, while the taxpayer failed to present a defense at the cassation level. The court dismissed the appeal because the first ground was unfounded due to sufficient reasoning in the lower judgment and the second ground was inadmissible as it failed to address the actual legal basis of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2 c.p.c.: The cassation court rejects an appeal for lack of reasoning if the lower judgment adequately explains the decision, and dismisses arguments regarding calculation methodology if they do not constitute a violation of the specific legal provisions cited.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 23300 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate e del Territorio , rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP2007 r.g. n. 23300/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Ricambi Longombardo s.r.l., con sede in Piazza Pirandello 5, Caltanissetta; –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLASICILIA – CA LTANISSETTA n. 780 / 7/ 20 1 7 , depositat a in data 6/3/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Rilevato che: Con avviso di accertamento n. TYQ03C500383/2012, in seguito a verifica fiscale nei confronti della società “Ricambi Longombardo s.r.l.” (d’ora in poi, anche “la contribuente” ) , esercente l’impresa di commercio di accessori di autoveicoli,l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate accertò per il periodo d’imposta 2007 un maggior reddito di euro 92.820. Alla rettifica del reddito fece seguito l’emissione di un altro avviso di accertamento nei confronti di Longombardo Filippo, titolare della quota di capitale del 71,66%, nel rispetto dell’art. 47 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Contro gli atti impositivi i contribuenti proposero ricorso dinanzi alla C.T.P. di Caltanissetta, che nel contraddittorio con l’ufficio, riuniti i ricorsi, li accolse in parte. Su appello dell’amministrazione, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, nella parte in cui questa affermò essere illegittima la percentuale di ricarico del 45% come calcolata dall’ufficio. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. r.g. n. 23300/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n.
4) c.p.c., nonché dell’art. 112c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che la sentenza impugnata sia carente di motivazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata non sarebbe idonea a rivelare la ratio decidendi e non avrebbe tenuto conto delle istanze e delle deduzioni rassegnate da entrambe le parti. 1.1. Il motivo è infondato. L’apparato motivazionale della sentenza impugnato è sì succinto, ma esistente, ed idoneo a rivelare la ratio decidendidel rigetto dell’appello a suo tempo proposto dall’Ufficio.
In particolare, il giudice d’appello imputa all’amministrazione di aver fondato l’avviso di accertamentosu una errata metodologia di calcolo della percentuale di ricarico, che non avrebbe tenuto conto di un numero significativoe certo di ogni articolo venduto . Né può parlarsi di omessa pronuncia da parte della C.T.R., che invece si è pronunciata sull’appello dell’Ufficio rigettandolo, giudicando inattendibile gli esiti ai quali era pervenuto l’avviso di accertamento. Peraltro, non può l’Ufficio genericamentelamentarsi di non avere avuto una pronuncia sostitutiva da parte della C.T.R., visto che in ricorso non sono stati nemmeno indicati gli elementi di fatto ai quali il giudice avrebbe potuto far riferimento per quantificare in sentenza l’ammontare dei ricavi non dichiaratie la conseguente imposta. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 r.g. n. 23300/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata in quanto, contrariamente da quanto da essa affermato, risulterebbe dal processo verbale di accertamento che l’amministrazione ha proceduto, nel caso di specie, ad elaborare la percentuale media ponderata di ricarico pari al 45%. Tale circostanza risulterebbe anche dalle controdeduzioni depositate in appello dallacontribuente. La C.T.R., dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, avrebbe tratto conclusioni errate ed esorbitanti rispetto alla materia del contendere. 2.1.
Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha giudicato inattendibile la percentuale di ricarico, e dunque l’avviso di accertamento, in quanto l’amministrazione non avrebbero tenuto conto della “quantità certa di ciascun prodotto venduto”. A prescindere, dunque, dal tipo di media utilizzato per l’accertamento del maggior reddito, la C.T.R. ha imputato all’avviso di accertamento un’inattendibilità degli esiti derivante da una erronea metodologia di calcolodell’imposta dovuta , visto che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della quantità di ciascun prodotto venduto. 3.Il ricorso è rigettato.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dellacontribuente esime dalla statuizione sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
r.g. n. 23300/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis