Court dismisses tax appeal due to necessary joinder of missing partner in joint liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision regarding income tax assessments. The core issue was that the appellate judgment only involved one of two partners in a limited liability company, despite the law requiring both to be present for necessary joinder. Consequently, the court ordered the case remanded to the lower tribunal to integrate the missing partner's participation before any final ruling on the tax liability can occur.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; In cases involving necessary joinder of partners for joint liability, a judgment rendered against only one partner is void and must be remanded to integrate the missing party's participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1452 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTOr.g. n. 1452/2017a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Sonia Capano (C.F. CPNSNO68R69A773Y), nella qualità di legale rappresentante della società ID WORK S.A.S. di Sonia Capano C.; –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA – CATANZARO n. 2345 / 20 1 5 , depositat a in data 10/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Rilevato che: Con avviso di accertamento n. RH202A200108/13, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Paola, constatato che la società ID Work s.a.s. di Sonia Capano C. non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e Iva U50/2000 per l’anno d’imposta 1999 e che aveva risposto al questionario n. Q00231/04, dichiarando di non aver trovato alcuna documentazione contabile richiesta dall’ufficio, procedette con metodo induttivo alla ricostruzione del reddito d’impresa,con le consequenziali riprese a carico delle due socie, tra cui Sonia Capano.
L’ufficio procedette anche alle riprese Irap e Iva. Su ricorso della società, la C.T.P. di Cosenza accolse il ricorso per la decadenza dei termini di accertamento. La C.T.R., su appello dell’ufficio e nella contumacia dell’appellata società, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un solo motivo. La società è rimasta intimata. Considerato che: r.g. n. 1452/2017a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Risulta dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate che il maggior reddito prodotto dall’impresa esercitata in forma societaria era stato imputato alle due socie Sonia Capano e Teresa Nardò.
Alprocesso, però, non risulta che abbia partecipato l’altra socia Teresa Nardò. Tra i soci di una s.a.s. oggetto di un accertamento di maggior reddito sussiste una situazione di litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021, Rv. 661029 - 01) , con la conseguenza che la sentenza d’appello, essendo stata resa nei soli confronti di Sonia Capano, deve essere cassata con il rinvio della causa alla C.G.T. di Cosenza che provvederà , previa integrazione del contraddittorio a cura della parte interessata, anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia per integrazione del contraddittorio nei confronti di Teresa Nardòalla C.G.T. di Cosenza che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma