Cassation appeal dismissed due to taxpayer's voluntary withdrawal of proceedings under Article 6 of D.L. 193/2016.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer formally withdrew the proceedings to settle pending debts. The taxpayer had challenged tax assessment notices for the years 2007 and 2008, but voluntarily abandoned the litigation under specific statutory provisions. Consequently, the judgment dismissed the appeal and assigned litigation costs to the parties who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 2 d.l. n. 193/2016; Art. 366 c.p.c.: The withdrawal of proceedings by the taxpayer to settle debts extinguishes the judicial action, resulting in the dismissal of the cassation appeal.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4140 / 20 1 6 R.G. propost o da : Giusi Cordovana (C.F. CRDGSI75C45L448M ), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Massimo Di Marco, elettivamente domiciliato in Roma in Viale Angelico n. 103, presso lo studio dell’Avv. Davide Ciccarone; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO 2007 E 2008 r.g. n. 4140/2016a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO n. 3212 / 20 1 5 , depositat a in data 10/7/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 16 ottobre 2024; Rilevato che: Giusi Cordovana (d’ora in poi anche “la contribuente”) impugnò due avvisi di accertamento(n. T9K010801127/2012, per l’anno 2007 e il n. T9K0108011128/2012, per l’anno 2008), notificati in data 4/7/2012 con i quali venivano accertati in capo alla ricorrente i redditi da lei percepiti.
Avverso la sentenza d’appello sfavorevole, ricorre per cassazione la contribuente in due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: La contribuente ha depositato atto di rinuncia, per aver definito le pendenze ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni in legge n. 225 del 2016. Occorre, dunque, dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. r.g. n. 4140/2016a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nel