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Ordinanza — n. 32167/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court ruling for failure to consider notification evidence regarding payment orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32167/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the first appeal ground but rejected the second, quashing the Regional Tax Commission's decision. The Court found the lower tribunal failed to address the collection agent's submitted notification documents proving the taxpayer never received the payment orders. Consequently, the case was remanded to the Regional Tax Court of Campania for a full examination of the notification evidence.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: A tax court judgment is void if it fails to consider relevant documentary evidence submitted by the collection agent regarding the notification of payment orders, even when merely stating non-notification without analyzing the file.

Parole chiave

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tax collection notification payment order validity Cassation quashing Regional Tax Court procedural omission prestazioni compensative compensazione dei crediti diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art.
Art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c.
101, 115 e 116 con riferimento all’art. 360, n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
101, 115 e 116 con riferimento all’art. 360, n.
Art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973
Angelo Napolitano proposta di compensazione formulata ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9185 / 20 1 6 R.G. propost o da : Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. Gennaro Di Maggio, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Adolfo Gandiglio n. 27, presso lo studio dell’Avv. Emiddio Perreca; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 9185/2016a.c.18/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Salvatore Scolese(C.F. SCLSVT69L11F839M) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Angelo Pisani, elettivamente domiciliata in Roma alla via Catone n. 15, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Mazzucchiello; –controricorrente – e Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore; - i ntimat a – nonché Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 8992 / 48/15 , depositat a in data 16/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nell e camer e di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvocazioneda remoto, del 23 ottobre 2024;

FATTI DI CAUSA In data 20/12/2012 Salvatore Scolese propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napolicontro una proposta di compensazione ricevuta in data 24/8/2012, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento sottese. La C.T.P. accolse il ricorso. Su appello di Equitalia Sud s.p.a. (l’agente della riscossione), la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza diappello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Salvatore Scolese. r.g. n. 9185/2016a.c.18/ 10 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano L’Agenzia delle Entrate e la Regione Campania sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 101, 115 e 116 con riferimento all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c.”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazionegli elementi istruttori consistenti nelle relate di notifica delle cartelle presupposte alla proposta di compensazione impugnata in primo grado dal contribuente. 1.1.

Il motivo è fondato. Risulta dal motivo di ricorso che l’agente della riscossione depositò un corredo di relate di notifica relative alle cartelle di pagamento, sottese alla proposta di compensazione, di cui il contribuente assumeva l’omessa notifica. Rispetto a tale corredo documentale appare gravemente carente la motivazione della C.T.R. che si è limitata ad affermare l’inesistenza della notificazione delle cartelle senza dar conto dell’esito dell’esame della documentazione versata in atti dall’agente della riscossione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo. 2.1. Il motivo è infondato. E’ lo stesso agente della riscossione, nel corpo del ricorso (pag. 3), che ha affermato che il contribuente aveva proposto ricorso non contro l’estratto di ruolo, bensì contro una proposta di compensazione.

Tanto risulta confermato dalla lettura della sentenza impugnata, che dà atto che il provvedimento impugnato in primo grado era stato la r.g. n. 9185/2016a.c.18/ 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano proposta di compensazione formulata ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al compiuto esame della documentazione agli atti del fascicolo di merito onde verificare l’eventuale buon esito della notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla proposta di compensazione impugnatain prime cure.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. Così deciso in Roma, n