Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32161/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows tax authority to use sector studies for presumptive income when taxpayer remains silent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32161/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, overturning the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer had declared accurate 2004 accounts but failed to appear at a scheduled hearing after requesting a postponement. The court ruled that sector studies alone suffice to establish presumptive income when the taxpayer offers no explanation for the discrepancy, shifting the burden of proof to them. Consequently, the lower court's judgment was annulled and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 2728 c.c.: When a taxpayer remains silent during a tax audit despite sector studies indicating higher income, the tax authority need not provide additional evidence as the studies constitute a legal presumption sufficient to justify the assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumptive income assessment sector studies tax audit taxpayer silence burden Italian tax law revenue authority appeal inchiesta per sottrazione d'imposta esame degli atti fiscali procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 2728 c.c.
Art. 5 del d.lgs. n. 18 del 1997
Cani, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 18 del 1997, un invito a comparire al fine dell’instaurazione del contraddittorio.
Art. 3, comma 181 della legge n. 549 del 1995
2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2967 c.c.
633/1972, in combinato disposto con l’art. 2967 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 2967 c.c
633/1972, in combinato disposto con l’art. 2967 c.c., in relazione all’art.
art. 2728 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3288 del 11/02/2009
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 17804 del 17/10/2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 10703 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate e del Territorio , rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 10703/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Nicolò Cani (C.F. CNA NCL69C27G 273R ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialea margine del controricorso, da ll’Avv. Simone Landri,con domicilio digitale indicato in controricorso;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO n. 1250 / 30 /2015 , depositat a in data 24/3/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nell e camer e di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024; Fatti di causa In data 4/8/2007, l’Agenzia delle Entrate notificò al sig. Cani, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 18 del 1997, un invito a comparire al fine dell’instaurazione del contraddittorio. Il contribuente si presentò rilevando che i dati contabili dichiarati per l’anno 2004 erano veritieri e realie corrispondevano ai reali movimenti dell’azienda.

Tuttavia, al fine di giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti in base agli studi di settore, il contribuente chiese una proroga, che venne concessa dall’ufficio che rinviò l’audizione al 3/9/2007. Non essendosi presentatonel giorno fissato, l’ufficio emise un avviso di accertamento per la ripresa fiscale dei maggiori ricavi ricalcolati. Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di Agrigento annullò l’avviso di accertamento. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso. r.g. n. 10703/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 bis e sexies del d.l. n. 331/93, convertito in legge n. 427/93, 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con l’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 (e, ove occorrer possa, n.

4) c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insufficienti gli elementi considerati dallo studio di settore per fondare una presunzione di maggior reddito, in assenza di ulteriori elementi di fatto e di uno scostamento tra reddito presunto e reddito dichiarato di almeno il 25%, non bastando il silenzio del contribuente a confermare la presunzione. Di contro, deduce l’Agenzia che per giurisprudenza consolidata di legittimità, in caso di silenzio del contribuente a fronte dell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, lo studio di settore è sufficiente a fondare la legittimità dell’accertamento, incombendo sul contribuente l’onere di vincere la presunzione di maggior reddito. 1.1.

Il motivo è fondato. Risulta in fatto che, attivato il contraddittorio con il contribuente, quest’ultimo non abbia dato alcuna spiegazione che potesse rendere plausibile il reddito dichiarato a fronte del maggior reddito derivante dagli studi di settore. Orbene, questa Corte in un suo risalente precedente ha già avuto modo di affermare che l'Ufficio che procede ad accertamento dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dei parametri per la r.g. n. 10703/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perché gli elementi considerati nell'elaborazione dei parametri stessi e l'applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal primo comma dell'art. 2728 cod. civ., e sono di per sé idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l'inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3288 del 11/02/2009, Rv. 606710 –01; v. anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017, Rv. 643929 – 01 ; più recentemente, Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024, Rv. 670823 -01).

Un obbligo di motivazione “rafforzato”, invero, vi sarebbe stato a carico dell’amministrazione nel caso in cui il contribuente avesse spiegato le ragioni dello scostamento (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17804 del 17/10/2012, Rv. 623951 -01). Nel caso di specie, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto era di per sé sufficiente a giustificare, in base alla legge, la ripresa fiscale, in assenza di qualsiasi giustificazione fornita dal contribuente. 2.La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo, fondato sull’omessa pronuncia, da parte della C.T.R., sulle questioni devolute al giudice d’appello dall’Ufficio mediante l’impugnazione della sentenza di primo grado.

3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. r.g. n. 10703/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa l’impugnata sentenza e rinviala causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Così decis