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Ordinanza — n. 32159/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible for challenging factual evaluation rather than legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32159/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer merely contested the lower court's factual assessment of evidence rather than alleging a violation of law. The taxpayer argued that a notarial deed proved a ministerial decree classifying the property, but the appellate court correctly found this insufficient without a formal ministerial act. The court ruled that the taxpayer's complaint lacked the required legal basis under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 11 legge n. 413/91; Art. 3 legge n. 1089/1939; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges the factual evaluation of evidence without alleging a violation of law or a decisive omission of fact.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility factual evaluation review ministerial decree requirement historical property tax Code of Civil Procedure imposta immobiliare tassazioni fiscali locazione immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 11 della legge n. 413 del 1991
Angelo Napolitano l’immobile sito in Venezia, per il quale ella aveva invocato l’applicazione del beneficio di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991, non risultava essere stato riconosciuto dal Ministero di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art.
Art. 3 della legge n. 1089 del 1939
413 del 1991, non risultava essere stato riconosciuto dal Ministero di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
artt. 11 legge n. 413/91
Ragioni della decisione 1.Con un unico motivo di ricorso, rubricato “Sulla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 legge n. 413/91 ed art.
art. 3 legge n. 1089/1939
413/91 ed art. 3 legge n. 1089/1939, in connessione ai documenti prodotti agli atti di causa, nonché sull’errata valutazione delle prove documentali acquisite”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché ha respinto l’appello da essa proposto, sulla base della motivazione che r.g.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16016 / 20 1 6 R.G. propost o da : Lina Tedeschi (C.F. TDSLNI25D55L219L), rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. Stefania Iasonna, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 16016/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL PIEMONTEn. 1388/ 36 /15 , depositata in data 17 / 12 /20 1 5 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nell e camer e di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvocazione, del 23 ottobre 2024; Fatti di causa Con ricorso ritualmente notificato, ritualmente,Lina Tedeschi (d’ora in poi, anche “la contribuente”) impugnò l’avviso di accertamento n. TTLM30367 relativo all’anno d’imposta 2005, in riferimento a maggiori canoni di locazione, e alla conseguente ripresa fiscale, riguardanti un fabbricato sito a Venezia, deducendo che si tratterebbe di un bene di interesse storico-artistico che godrebbe di un trattamento fiscale privilegiato.

La C.T.P. di Torino rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. del Piemonte. Avverso detta ultima sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con un unico motivo di ricorso, rubricato “Sulla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 legge n. 413/91 ed art. 3 legge n. 1089/1939, in connessione ai documenti prodotti agli atti di causa, nonché sull’errata valutazione delle prove documentali acquisite”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché ha respinto l’appello da essa proposto, sulla base della motivazione che r.g. n. 16016/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano l’immobile sito in Venezia, per il quale ella aveva invocato l’applicazione del beneficio di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991, non risultava essere stato riconosciuto dal Ministero di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939. La contribuente, nel motivo in esame, precisa che non contesta il principio di diritto, affermatodalla C.T.R., secondo il quale il godimento del beneficio fiscale di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991 presuppone che il riconoscimento dell’interesse storico o artistico dell’immobile fosse avvenuto con provvedimento formale ministeriale soggetto a trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939.

Ella imputa, piuttosto, al giudice di appello di non aver considerato adeguatamente, e comunque di avere erroneamente valutato, l’atto notarile di compravendita nel quale si farebbe riferimento ad un decreto ministeriale trascritto che includerebbe l’immobile in questione tra gli edifici di notevole interesse storico ed artistico della città di Venezia. 1.1. Il motivo è inammissibile. La contribuentenon si duole della violazione di una norma di legge, ma di come la C.T.R. abbia ricostruito la fattispecie sottoposta al suo esame tramite la valutazione delle prove prodottedinanzi ad essa.

Né, deve aggiungersi, la contribuente fa valere, al di là della rubrica, un omesso esame di fatto decisivo discusso dalle parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. Peraltro, l’atto notarile è stato debitamente valutato dalla C.T.R., che ha considerato il suo contenuto come insufficiente a dimostrare l’esistenza di un provvedimento ministeriale di apposizione del vincolo di particolare interesse storico o artistico. Si tratta dell’esito dell’attività di valutazione delle prove, che al più avrebbe potuto essere censurato in questa sede in quanto r.g. n. 16016/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano assolutamente carente di motivazione o sorretto da motivazione apparente, mentre la contribuente si limita a sollecitare questa Corte a una diversa, alternativa valutazione del decisivo documento acquisito in giudizio. 2.Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Lina Tedeschi al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci