Cassation court remands case due to death of appellant and improper notification to heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal by remanding the case to a new hearing schedule due to the death of the appellant, Luigi Manna. Although the original lower court rulings favored Equitalia Sud S.P.A. regarding specific tax notices, the primary procedural issue was the failure to properly notify the heirs of the deceased appellant. The court ruled that because the notification to the heirs did not comply with strict time limits and was incomplete, the proceedings could not continue without a fresh scheduling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: Upon the death of a party in a pending appeal, if notification to heirs fails to meet statutory time limits, the court must remand the case to a new role to ensure proper service.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7263/2016R.G. proposto da: MANNA AVV. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio n. 2, presso lo studio dell’avv. Marco Fiertler dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.162/03/2015, depositata il 25 febbraio 2015 ; INTIMAZIONE DI PAGAMENTO –TRIBUTI VARI R.G. N.7263/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. L’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a.notificava, in data 5 novembre 2005, all’avv. Luigi Manna n. 8 intimazioni di pagamento (numeri 2005/0010406; 2005/0010408; 2005/0010413; 2005/0010414; 2005/0010430; 2005/0010444; 2005/0010446; 2005/0010460), con le quali richiedeva il pagamento di tributi vari relativi agli anni 1992- 1997.
2. Avverso tali atti di intimazione l’avv. Manna proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 305/05/2012, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 5231/2005 R.G.R., 5232/2005 R.G.R., 5233/2005 R.G.R., 5234/2005 R.G.R., 5235/2005 R.G.R., 5237/2005 R.G.R., 5238/2005 R.G.R., annullava gli atti con ciascuno di essi impugnati, dichiarando invece inammissibile il ricorso n. 5236/2005 R.G.R., e compensando le spese.
3. Interposto gravame dal contribuente, con riferimento all’intimazione di pagamento n. 2005/0010408 (per il quale il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile), e dalla Equitalia Sud s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 162/03/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, accoglieva l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 2005/0010460, 2005/0010430, 2005/0010414, R.G. N.7263/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2005/0010413 e 2005/0010444, delle quali confermava la legittimità; rigettava l’appello proposto da Manna Luigi, compensando infine le spese del doppio grado di giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Manna Luigi, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 aprile 2016). Resistecon controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia Sud s.p.a.
5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:
1. In via preliminare, si dà atto che il ricorrente avv. Luigi Manna, difeso in proprio, risulta deceduto in data 1° luglio 2018; conseguentemente, la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non è andata a buon fine. Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo, con notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza, nel rispetto dei termini a comparire, agli eredi Manna Isabella, Manna Margherita, Manna Francesco, Manna Loredana e Manna Rolando, posto che la notificazione per l’udienza odierna già effettuata nei confronti di Manna Francesco e Manna Isabella non è avvenuta nel rispetto del termine a comparire ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., mentre la notificazione nei confronti di Manna Isabella, Manna Francesco e Manna Rolando non si è perfezionata.
P.Q.M.
R.G. N.7263/2016 Cons. est. Valentino Lenoci La Cortedispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Manda alla cancelleria per la notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza agli eredi del ricorrente Manna Isabella, Manna Margherita, Manna Francesco, Manna Loredana e Manna Ro