Cassation appeal dismissed as case extinguished by voluntary adoption of simplified tax settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified tax settlement procedure. The taxpayer, Marco Ceccarelli, had previously challenged an assessment notice regarding the 2005 tax year but subsequently chose the streamlined resolution defined in Article 6 of D.L. n. 193/2016. Consequently, the court ruled that the judicial process must be terminated as the simplified procedure had been perfected, leaving costs to the parties who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 193 del 2016; When a taxpayer voluntarily adopts a simplified tax settlement procedure, the ongoing judicial proceedings must be declared extinguished as the matter is resolved through the administrative mechanism.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 9524 / 20 1 6 R.G. propost o da : Marco Ceccarelli (C.F. CCCMRC 55R30C773T ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Saverio Simonelli, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 19524/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO- ROMA n. 116 / 2016 , depositat a in data 1 5 / 1 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nell e camer e di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024; Rilevato che: Marco Ceccarelli ( “il contribuente” ) ha impugnato per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, che rigettò l’appello avverso la sentenza di primo grado della C.T.P. di Roma che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TK3014000649 emesso in relazione all’anno d’imposta 2005, sulla base degli studi di settore.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: Il difensore del contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo il Ceccarelli aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 225 del 2016. Essendosi perfezionata la definizione agevolata,il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiaraestinto il giudizio . Così deciso in Roma, nellecamere di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvoca