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Ordinanza Interlocutoria — n. 32114/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remitted to new role pending Constitutional Court ruling on IMU exclusion norms.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32114/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a new role pending the Constitutional Court's decision on the validity of specific IMU exclusion norms. Astrea Tre S.R.L. challenged a second-instance tax court judgment that upheld a municipality's assessment of unsold commercial real estate, arguing violations of capacity to contribute and administrative correctness. The court deferred the final resolution because the lower tax court had already referred the constitutionality of the relevant statutory provisions to the Constitutional Court.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 1 e 5-bis del d.l. n. 102/2013; Art. 13, co. 9-bis del d.l. 101/2013; Art. 8, co. 2 del d.lgs. n. 23/2011: When a lower tax court refers a question of constitutionality to the Constitutional Court, the cassation court must remand the case to a new role pending the Constitutional Court's decision.

Parole chiave

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IMU exclusion norms commercial real estate Constitutional Court referral remission to new role capacity to contribute unsold properties tax assessment validity società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 1 e 5-bis del d.l. n. 102/2013
civ., violazione «dell’art. 2, commi 1 e 5- bis del d.l.
Art. 13, co. 9-bis del d.l. 101/2013
102/2013, nonché dell’art. 13, co. 9-bis del d.l. 101/2013» per avere i Giudici appello « … in contrasto con la lettura sistematica del settore normativo di riferimento e con i principi di capacità contributiva (art.
Art. 8, co. 2 del d.lgs. n. 23/2011
civ., violazione «dell’art. 8, co.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art.
art. 53 Cost
101/2013» per avere i Giudici appello « … in contrasto con la lettura sistematica del settore normativo di riferimento e con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.), ragionevolezza (art.
art. 3 Cost
53 Cost.), ragionevolezza (art. 3 Cost.) e correttezza oggettiva dell’agire amministrativo (art.
art. 97 Cost
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 466-2024 proposto da: ASTREA TRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GUGLIELMO FRANSONI che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ROSSELLA SURACI giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro COMUNE DI MONTEROSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato PIERO PETRILLO che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MARCO BATTAGLIA giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2898/2023, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, depositata il 15/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Astrea Tre S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013 emesso dal Comune di Monterosi in relazione ad immobili realizzati dalla Società ma non ancora venduti; il Comune resiste con controricorso; la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art. 2, commi 1 e 5- bis del d.l. n. 102/2013, nonché dell’art. 13, co. 9-bis del d.l. 101/2013» per avere i Giudici appello « … in contrasto con la lettura sistematica del settore normativo di riferimento e con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.), ragionevolezza (art. 3 Cost.) e correttezza oggettiva dell’agire amministrativo (art. 97 Cost.), … interpretato le norme suindicate ritenendo che, al fine di giovare del trattamento di esclusione dall’IMU relativamente al possesso degli “immobili-merce”, la Società fosse onerata di dimostrare di aver assolto l’obbligo di dichiarare la condizione di tali beni, anche allorché fosse stato lo stesso Comune ad aver dimostrato di aver accertato la natura di ciascuno degli immobili de quibus, al punto da aver indicato i medesimi quali “Invenduti ditte” nel testo dei prospetti recati tra le pagine dell’atto di accertamento»; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art. 8, co. 2 del d.lgs. n. 23/2011» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «confermato la legittimità dell’operato del Comune …(pur avendo)… la Società … dimostrato che, per il tramite dell’atto impugnato, era stata vantata una pretesa a titolo di IMU in relazione a tre unità immobiliari già trasferite all’esito di un’operazione di scissione parziale intervenuta in epoca anteriore all’anno oggetto di accertamento»; 2.1.considerato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con ordinanza di rimessione del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13,comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 nella sua versione originaria, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 2,comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, nella parte in cui, per gli anni 2012—2013, non è stata prevista l’esenzione dall’IMU degli immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine (cd.

«immobili merce)»; 2.2. ritenuta dunque la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n.

28. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità