Italian Court dismisses tax appeals regarding bank account commingling and burden of proof reversal in VAT cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed three appeals filed by taxpayers against regional tax commission decisions regarding VAT and income tax assessments. The taxpayers argued that the tax authority improperly assumed commingling of funds and failed to provide sufficient motivation for reversing the burden of proof. The court rejected these claims, affirming that the tax authority correctly presumed commingling and that the taxpayer bears the specific duty to prove bank transactions were not taxable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 32, 39, 40 d.P.R. n. 600/1973; Art. 5 d.P.R. 917/1986: In tax proceedings concerning joint accounts, the tax authority may presume commingling of funds, and the taxpayer must provide specific, analytical proof that bank deposits correspond to non-taxable operations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21579/2016R.G. proposto da: THE MASTER SERVICE di RINALDINI PATRIZIA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Di Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensorein Roma alla Via Teveren. 44; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;
–resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 1329/2016, depositata in data 16 marzo2016; nonché sul ricorso iscritto al n. 21587/2016R.G. proposto da: Avviso di accertamento- reddito di impresa -società di persone a ristretta partecipazione -distribuzione tra i soci - onere della prova RINALDINI PATRIZIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Di Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma alla Via Tevere n. 44;
–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1328/2016, depositata in data 16 marzo 2016; nonché sul ricorso iscritto al n. 25621/2016R.G. proposto da: RINALDINI ROMI, rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.
Francesco Di Giovanni, elettivamente domiciliatopresso lo studio del difensore in Roma alla Via Tevere n. 44; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4086/2016, depositata in data 23 giugno 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione.
Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate di Roma I notificava alla società “The Master Service di Rinaldini Patrizia s.a.s.” l ’avviso di accertamento n. TK3022007504/2010, emesso ai sensi degli artt. 32, 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973 e 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972, in rettifica della dichiarazione dei redditi Unico 2007 per l’anno di imposta 2006. In particolare, l’Ufficio accertava maggiori ricavi non dichiara t i pari ad € 176.151,36 e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, ai fini IVA, per € 58.036,51. Sulla base dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 il maggior reddito accertato in capo alla società veniva recuperato a tassazione, ai fini IPERF, nei confronti dei singoli soci , Patrizia Rinaldini e Romi Rinaldini, destinatari degli avvisi di accertamento nn.
TK3022007539/2010e TK3012007534/2010. L’accertamento era fondato su un controllo dei conti correnti intestati sia alla società sia ai soci Patrizia Rinaldini , Gabriele Rinaldinie Romi Rinaldini. La società ed i soci impugnavano gli avvis i di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. La CTP accoglieva, con tre distinte sentenze, le impugnative ritenendoche la documentazione esibita dall e ricorrent i fosse idonea a dimostrare che le operazioni contestate non erano riferibili a movimenti extra contabili.
2. L’Ufficio proponeva distinti gravam i innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delLazio deducendo la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La CTR accoglieva, con tre distinte sentenze, i gravam i ritene ndo l’errata interpretazione ed applicazione, da parte della CTP, dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
3. Avverso ledecisioni della Commissione Tributaria Regionale hanno proposto tre separati ricors i la società contribuente , affida to adue motiv i , e d i due soci .
4. Nel giudizio n. 21579/2016 l’Agenzia delle Entrateha chiesto unicamente di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 comma 1 cod. proc. civ.. L ’Agenzia ha, poi, depositato memoriaex art. 380bis1 cod. proc. civ..5. Nel giudizio n. 21587/2016 l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 13496/2024 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo per la trattazione con gli altri giudizi connessi.
6. Nel giudizio n. 25621/2016 l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con memoria depositata il 6-12/10/2023 ilricorrente Romi Rinaldini ha dichiarat o di rinunciare al ricorso in virtù della proposizione della domanda per la definizione agevolata ex lege197/2022. Considerato che:
1. Deve procedersi alla riunione dei tre giudizi. Sussiste, infatti, un’evidente connessione tra gli stessi che hanno ad oggetto, con riferimento al medesimo anno di imposta, l’accertamento di maggiori redditi nei confronti di una società di persone e i conseguenziali accertamenti nei confronti di due soci della stessa. Inoltre, la riunione delle impugnazioni può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti, diversi, ma fra loro connessi, quando la trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale, appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. 10/05/2021, n. 12268).
2. Deve, poi, darsi atto che nel giudizio n. 25621 del 2016 il ricorrente Romi Rinaldini ha dichiarato di rinunciare al ricorso in virtù della presentazione della domanda per la definizione agevolata ex legen. 197/2022. Va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, alla luce del comportamento processuale del ricorrente.
3. La società, nel ricorso n. 21579/2016, con il primo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 (art. 360, n. 3, c.p.c.)» e la «omessa e comunque insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia relativa alla riferibilità alle società delle operazioni annotate sui conti correnti dei soci (art. 360, n. 5, c.p.c.)»; posto che le operazioni considerate erano state rilevate dai conti correnti personali dei soci, per applicare la presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sarebbe stato necessario preliminarmente dimostrare che le voci in entrata e uscita presenti sui conti dei soci fossero state in realtà riferibili alla società.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale sono sufficienti a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (Cass.14/01/2015, n. 428;
Cass. 21/11/2018 n. 30098/2018). Nella specie, dagli atti emerge come la società fosse composta da un gruppo sociale ristretto di persone congiunte, sicché la CTR ha presunto correttamente la commistione; inoltre, la contribuente non ha dimostrato che il profilo in parola fosse stato specificamente sollevato in grado di appello. Con il secondo motivo la societàlamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., nonché dell’art. 2702 cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.)» e la «omessa e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla valutazione degli elementi addotti a dimostrazione della non riferibilità alla società delle operazioni annotate sui conti correnti dei soci (art. 360, n. 5, c.p.c.)».
In particolare, la sentenza impugnata avrebbe indebitamente sovvertito nella sua interezza la decisione di primo grado, senza rispettare i confini delineati dai motivi di appello. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. La società contribuente, con la doglianza in esame, pretende sostanzialmente una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dalla CTR e ritenuto insufficiente ad accreditare la prova contraria fornita dal contribuente. Inoltre, nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell’atto impositivo per vizi formali o sostanziali, l’oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione (Cass. 05/12/2014, n. 25756); nella specie la CTR si è mossa nel suddetto ambito, posto che, trattandosi di verifiche di conti correnti bancari, l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che costui debba dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. 29/07/2016, n. 15857).
4. In base alle considerazioni svolte il ricorso proposto dalla societàva integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.
5. Passando all’esame del ricorso proposto dalla socia Patrizia Rinaldini, lo stesso è affidato a due motivi. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 (art. 360, n. 3, c.p.c.)» e la «omessa e comunque insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia relativa alla riferibilità alle società delle operazioni annotate sui conti correnti dei soci (art. 360, n. 5, c.p.c.)»; posto che le operazioni considerate erano state rilevate dai conti correnti personali dei soci, per applicare la presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sarebbe stato necessario preliminarmente dimostrare che le voci in entrata e uscita presenti sui conti dei soci fossero state in realtà riferibili alla società.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale sono sufficienti a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (Cass.14/01/2015, n. 428;Cass. 21/11/2018 n. 30098/2018).
Nella specie, dagli atti emerge come la società fosse composta da un gruppo sociale ristretto di persone congiunte, sicché la CTR ha presunto correttamente la commistione; inoltre, la contribuente non ha dimostrato che il profilo in parola fosse stato specificamente sollevato in grado di appello. Con il secondo motivo la contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., nonché dell’art.2702 cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.)» e la «omessa e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla valutazione degli elementi addotti a dimostrazione della non riferibilità alla società delle operazioni annotate sui conti correnti dei soci (art. 360, n. 5, c.p.c.)».
In particolare, la sentenza impugnata avrebbe indebitamente sovvertito nella sua interezza la decisione di primo grado, senza rispettare i confini delineati dai motivi di appello. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Patrizia Rinaldini, con la doglianza in esame, pretende sostanzialmente una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dalla CTR e ritenuto insufficiente ad accreditare la prova contraria fornita dal contribuente. Inoltre, nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell’atto impositivo per vizi formali o sostanziali, l’oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione (Cass. 05/12/2014, n. 25756); nella specie la CTR si è mossa nel suddetto ambito, posto che, trattandosi di verifiche di conti correnti bancari, l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che costui debba dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. 29/07/2016, n. 15857).
In base alle considerazioni svolte anche il ricorso proposto da Patrizia Rinaldini va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi nn. 25621/2016 e 21587/2016 al ricorso n. 21579/2016. Dichiara estinto il giudizio rubricato al n. 25621/2016 e compensa le spese tra le parti. Rigetta i ricorsi di cui ai nn. 21579/2016 e 21587/2016.Condanna la società “The Master Service di Rinaldini Patrizia s.a.s.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Condanna Patrizia Rinaldini al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , delle spese processuali che si liquidano in euro 1.400,00oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali , ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della società “Th