Italian court dismisses tax appeal claiming unfinished building construction status is sufficient for ICI tax liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the taxpayer's claim that an unfinished building's construction status alone triggers ICI tax liability. The court held that established jurisprudence requires registration in the cadastral register as the sole sufficient condition, explicitly excluding actual habitability from the assessment criteria. Consequently, the lower court's decision upholding the tax assessment was confirmed, and the appellant was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504/1992; Art. 360, c.p.c.: Registration in the cadastral register is the sole sufficient condition for ICI tax liability, excluding any relevance of actual habitability for unfinished buildings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20460-2022 proposto da: ASTREA TRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GUGLIELMO FRANSONI che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ROSSELLA SURACI giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro COMUNE DI MONTEROSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato Piero PETRILLO che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MARCO BATTAGLIA giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 265/17/2022, della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.
RILEVATO CHE Astrea Tre S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2011 emesso dal Comune di Monterosi; il Comune resiste con controricorso; la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che «l’iscrizione in catasto di un fabbricato in corso di costruzione (ma non ancora ultimato) costituisca presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento all’I.C.I»; 1.2.il ricorso è inammissibile; 1.3. invero, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, come tale rilevante ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. (cfr.
Cass. Sez. U.n. 7155 del 2017), presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (ICI) di un’unità immobiliare (preesistente o di nuovacostruzione) è l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità (cfr. Cass. nn. 11646 del 2019,3436 del 2019, 8781 del 2015, 15177 del 2010; conf. ex plurimis Cass. nn. 19507 e 19478 del 2024, 2919 del 2024, 28851 del 2023);
2. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, d