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Ordinanza Interlocutoria — n. 32102/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case to new role pending Constitutional Court ruling on IMU tax constitutionality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32102/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal by ordering a remand to a new procedural role. Astrea Tre S.R.L. argued that the regional tax commission violated constitutional principles by taxing 'merchandise real estate' for construction firms in 2012, while the opposing party contested this claim. The court decided to suspend the proceedings because the lower tribunal had already referred the specific legal question regarding the tax law's constitutionality to the Constitutional Court.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011; Art. 360, c.p.c.: When a lower court refers a question of constitutional validity to the Constitutional Court, the Supreme Court must remand the case to a new role pending the final constitutional judgment.

Parole chiave

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IMU tax constitutionality merchandise real estate Constitutional Court referral remand to new role capacity to contribute tax equality principle cassation procedure società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2 e 9 bis, D.L. n. 201 del 2011
28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13,comma 9-bis, del D.L.
Art. 8, comma 2 e Art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2011
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con unico motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt.
Art. 3 e 53, Cost.
con unico motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 3198/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
Ordinanza di rimessione del 22 maggio 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3762-2022 proposto da: ASTREA TRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GUGLIELMO FRANSONI che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ROSSELLA SURACI giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro COMUNE DI MONTEROSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato Piero PETRILLO che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MARCO BATTAGLIA giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3198/2021, della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/6/2021; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO PEPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. RILEVATO CHE Astrea Tre S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso IMU 2012 emesso dal Comune di Monterosi in relazione ad immobili realizzati dalla Società ma non ancora venduti; il Comune resiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 13, commi 2 e 9 bis del d.l. n. 201 del 201 e degli artt. 8, comma 2 e 9, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011 nel regime di vigenza anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, lett.

a) del d.l. n. 102 del 2013, alla stregua degli artt. 3 e 53 Cost.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente disatteso l’eccezione della contribuente di «illegittimità costituzionale delle disposizioni che assoggettavano a IMU gli “immobili-merce” delle imprese costruttrici nell’anno d’imposta in considerazione (i.e. l’anno 2012)» per violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza/ragionevolezza; 1.2. considerato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con ordinanza di rimessione del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13,comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 nella sua versione originaria, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 2,comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, nella parte in cui, per gli anni 2012— 2013, non è stata prevista l’esenzione dall’IMU degli immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine (cd.

«immobili merce)»; 1.3. ritenuta dunque la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n.

28. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot