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Ordinanza — n. 32060/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax appeal extinguished due to failure to request expedited settlement within statutory deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32060/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request the expedited settlement procedure within the statutory deadline. Although the taxpayer submitted a declaration for the expedited process, the tax authority remained silent, and no formal objection or request for handling was filed by either party before the deadline expired. The court ruled that the lack of a notification of denial or a subsequent request for treatment by the end of 2020 legally terminated the proceedings, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018: The tax proceeding is declared extinguished if the interested party does not present a request for handling within the prescribed deadline, and no notification of denial of the expedited settlement is issued within the statutory period.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment expedited settlement procedure statutory deadline failure tax authority silence procedural termination ricupero d'imposta rimborso fiscale detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12 d.l. n. 119/2018
Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a Fiorillo Ernesto l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2000, fu rideterminato il reddito Accertamento bancario -Condono ex art. 6 comma 10 d.l.
Art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018
Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a Fiorillo Ernesto l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2000, fu rideterminato il reddito Accertamento bancario -Condono ex art. 6 comma 10 d.l.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 2 maggio 2019, n. 11540
Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).RGN 32538/2019 Consigliere rel.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32538-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO FIORILLO Ernesto, cf. FRLRST51L22F537P, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e, ai fini delle comunicazioni e notifiche, presso l’indirizzo pec , rappresentato e difeso dasé medesimo - Controricorrente Avverso la sentenza n. 4326/10/2018della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina,depositata il 12.10.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a Fiorillo Ernesto l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2000, fu rideterminato il reddito Accertamento bancario -Condono ex art. 6 comma 10 d.l. 2 RGN 32538/2019 Consigliere rel. Federici del contribuente, esercente la professione di avvocato. L’accertamento era stato fondato su indaginibancarie, che avevano rivela t o maggiori introiti. Il Fiorillo impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 231/01/2009 ne accolse le ragioni, ritenendo l’annualità coperta dal condono tombale.

L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, fu rigettato con sentenza n. 4326/10/2018, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto inammissibile l’appello, per essere stata fatta richiesta di rimessione della controversia al giudice di primo grado. Con un unico motivo laricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione. Ilcontribuente ha resistito con controricorso. Nelle more del processo ilFiorillo ha chiesto l ’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia, secondo la disciplina prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

All’esito dell’adunanza camerale del 20 dicembre 2022 era emessa ordinanza interlocutoria, con la quale era richiesta documentazione a conforto del pagamento dell’intero importo utile alla definizione agevolata del processo. All’esito dell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa. Considerato che Il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della controversia ai sensi della disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. A tal fine ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata.

La domanda corrisponde alla presente controversia, riportando tanto il numero identificativo dell’avviso d’accertamento, corrispondente a quello oggetto della lite, quanto il numero di iscrizione a ruolo della presente causa. L’ufficio, a seguito dell’ordinanza interlocutoria, nulla ha osservato. Ne discende che della documentazione agli atti occorre tenere conto, desumendosi dal silenzio dell’Amministrazione finanziaria la sua correttezza (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).RGN 32538/2019 Consigliere rel. Federici La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

D’altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara estinto il gi