Cassation court dismisses tax appeal and allows simplified settlement declaration for energy duty sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the main tax appeal inadmissible due to the taxpayer's prior acceptance of a simplified settlement procedure. The taxpayer had formally requested to terminate the ongoing litigation regarding energy duty sanctions by adhering to the 'rottamazione cartelle bis' scheme. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and exempted the taxpayer from double court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 1 d.l. 148/2017: When a taxpayer formally requests the simplified definition of tax debts under the 'rottamazione cartelle bis' scheme, the court must declare the extinction of the proceedings, thereby preventing the continuation of the main litigation.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12983-2018, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrentee intimata incidentale CONTRO AGRIPETROLI s.p.a., p.i . 015225312017, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nazionale n. 200, presso lo studio dell’avv. Caterina Corrado Oliva, dalla quale è rappresentata e difesa – Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 10060 / 01 /20 1 7 della Commissione T ributaria Regionale della Campania,depositata il 28.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2024dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Cartelle di pagamento – Motivazione –Interessi- Condono RGN 12983/2018 Consigliere rel. Federici Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che la controversia trae origine dall’atto di irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento di accise su prodotti energetici immessi nel consumo nei mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015. Il ricorso della società, che lamentava la mancata notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni , oltre che il difetto di motivazione, l’omessa instaurazione del contraddittorio, l’assenza di colpevolezza e la sussistenza dell’esimente della forza maggiore, fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 8068/44/2016.
L’appello della contribuente fu accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 10060/11/2017, con cui fu riconosciuta l’esimente della forza maggiore, così annullando l’atto impositivo. L’Agenzia delle dogane ha censurato la pronuncia dinanzi a questa Corte, alla quale ne ha chiesto la cassazione sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società, che ha a sua volta proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi. Fissata la trattazione della causa, la società ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 giugno 2024. Considerato che Va preliminarmente evidenziato che l’odierna ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, disciplinata dall’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv.in l. n. 225 del 2016 e dall’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017, conv. in l. n. 172 del 2017 (cd. “rottamazione cartelle bis”). Risulta presentata domanda di definizioneprevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016, nei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017.
Con essa la società ha chiesto di definire alcuni carichi inseriti nella cartella di pagamento n. 071 2016 0071068024 e, più precisamente, del carico con numero di ruolo 2016/001354 n. 10 (estremi 2016Z27U301), che corrisponde al provvedimento di irrogazione sanzioni n. 12869/RU071.Con l’istanza è stato assunto l’impegno della società a rinunciare al giudizio pendente.RGN 12983/2018 Consigliere rel. Federici La domanda è stata accolta dall’agente della riscossione,ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017 cit.
La procedura si è regolarmente perfezionata. Deve dunque accogliersi l’istanza, espressamente presentata dalla società controricorrente, nonché ricorrente incidentale, di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del