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Ordinanza — n. 32053/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to successful simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32053/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal procedurally extinguished after the Foundation Aliotti successfully completed a simplified settlement agreement. The lower court had previously rejected the exemption claim because the building was not directly utilized by the entity, but the parties later resolved the dispute via the new simplified procedure. Consequently, the Court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; When a taxpayer fulfills the conditions for a simplified settlement agreement and pays the due amount, the court must declare the extinction of the proceedings if the tax authority has not formally denied the agreement within the statutory period.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax appeal extinction procedural inadmissibility simplified tax procedure simplified tax procedure law assegno per spese di custodia asilo di famiglia domanda d'asilo di una famiglia turca

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconosc imento al la contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett.
Art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130
civ., chiedendo di dichiarare l’“improcedibilità”del ricorso in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata exart. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con l’integrale pagamento dell’importo dovuto.CONSIDERATO CHE:
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’“improcedibilità”del ricorso in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata exart.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529
in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218
27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2024, n. 7871
29218; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2024, n. 7871), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art.
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

con studio in Sansepolcro (AR), elettivamente domiciliatapresso la “Grez Associati S.r.l.”, con sede in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difesodall’Avv. Lucia Rulli e dall’Avv. Stefano Pasquini, con studio in Arezzo (presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale), ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche: lucia.rulli@postacert.toscana.it ; avvstefanopasquini@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 9 aprile 2021, n. 376/05/2021; ICI IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE ENTI NON LUCRATIVI DEFINIZIONE AGEVOLATA EXL. 130/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:

1. la “Fondazione Aliotti”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale della Toscana il 9 aprile 2021, n. 376/05/2021, la quale, in controversia su impugnazione di av vis o di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2011, in relazione ad un fabbricato ubicato in Arezzo e censito in catasto con l a particell a 270 del folio 172 , con destinazione ad asilo-nido, scuola materna ed attività istituzionali, haaccolto l’appello proposto dalComune di Arezzo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo il 25 luglio 2018, n. 608/02/2018, con compensazione de lle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconosc imento al la contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , n on sussistessero in relazione all’anno di riferimento, non essendovi utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente proprietario;

3. il Comune di Arezzo è rimasto intimato;

4. la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’“improcedibilità”del ricorso in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata exart. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con l’integrale pagamento dell’importo dovuto.CONSIDERATO CHE:

1. premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5, commi 2, 7 e 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130 , e d i aver o ttemperato all’integrale pagamento dell’importo dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'“improcedibilità” del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

2. nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata , che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda;

3. pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’ ente impositore (che ha adottato apposito regolamento per la definizione agevolata delle controversie ex art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130), sulla scorta della documentazione prodotta, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130;

4. in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2024, n. 7871), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 5.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130;6. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2024. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto